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Sentenza

Sentenza n. 3153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario relativa alla carta elettronica per il docente, aveva liquidato le spese del primo grado in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal TAR l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario che le riconosceva il beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di euro 2.000,00. Ha appellato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, censurandone l’importo di euro 500,00 per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU, dei parametri forensi e delle disposizioni sul decoro professionale, sostenendo che la somma fosse considerevolmente inferiore ai valori minimi previsti dalla normativa tariffaria. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto che la quantificazione di euro 500,00 fosse inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. Il giudice ha però escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente semplice e seriale, circostanza valorizzabile per ridurre il compenso in quanto indice di minore impegno difensivo. La serialità non consente tuttavia di scendere al di sotto dei limiti tariffari applicabili. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, poiché la domanda di liquidazione era stata accolta solo parzialmente.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri di compensazione e alla disciplina della liquidazione delle spese.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Utilizzato per motivare la decisione mediante richiamo a precedenti conformi della Sezione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente, oggetto della sentenza da eseguire nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014

    il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera

    Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale; la serialità e la semplicità della controversia possono incidere sulla misura, ma nel rispetto dei parametri applicabili.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    Consente la riduzione dei valori parametrici, senza legittimare una liquidazione inferiore ai limiti minimi applicabili individuati dal giudice.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale e all’adeguatezza della remunerazione dell’attività dell’avvocato.

  • l. n. 247/2012

    Richiamata quale disciplina dell’ordinamento forense e della tutela del decoro professionale.

  • l. n. 794/1942

    Richiamata dall’appellante in materia di compensi professionali forensi.

Massime di principio

  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali costituisce esercizio di potere discrezionale, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale.
  • La serialità e la ridotta complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso professionale rispetto al valore parametrico di base, in quanto indici di un minore impegno difensivo.
  • La valorizzazione della serialità del contenzioso non consente al giudice di scendere al di sotto dei valori minimi applicabili secondo i parametri forensi vigenti.
  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione sulla misura del compenso deve comunque consentire di verificare il rispetto dei parametri e l’adeguatezza della somma liquidata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietà

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