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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01254/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per violazione delle norme sulla circolazione stradale e per false dichiarazioni sulla propria identità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla declaratoria di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non individuava con precisione gli elementi della sentenza impugnata che sarebbero stati erronei, limitandosi a una censura non autosufficiente e non idonea a consentire il controllo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava puntualmente gli elementi posti a base della doglianza contro una motivazione ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 181, commi 1 e 2, lett. c), d.l. 285/1992

    Norma richiamata quale base del capo di condanna confermato in appello; dalla sentenza non emergono ulteriori profili interpretativi sul contenuto della disposizione.

  • art. 495 c.p.

    Norma richiamata quale ulteriore titolo di condanna confermato in appello; il testo non contiene specifiche questioni interpretative sulla fattispecie.

  • art. 61, n. 2), c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante contestata e confermata nel giudizio di merito; non vengono sviluppate ulteriori questioni applicative.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinati; la genericità e l'indeterminatezza del motivo determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte richiama la sanzione processuale dell'inammissibilità quale conseguenza della mancanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e determinato: non basta una doglianza assertiva o meramente riproduttiva, occorrendo indicare gli aspetti della decisione impugnata che si assumono erronei.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile se non consente al giudice di legittimità di comprendere con precisione quali rilievi siano rivolti alla motivazione della sentenza impugnata e quale sia il perimetro del sindacato richiesto.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non si confronta in modo puntuale con essa, l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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