Sentenza n. 491/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2017/2018
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva eseguito la sentenza n. 461 del 4 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente, per l’anno scolastico 2017/2018, alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro annui, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero a consentirne la fruizione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, con accredito di 500 euro sulla Carta del docente. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del 16 febbraio 2026 e la notificazione della sentenza al Ministero via PEC il 14 giugno e il 4 luglio 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato era documentato, che l’inadempimento non era stato contestato dal Ministero e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, corrispondendo 500 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli adempimenti necessari alla fruizione della Carta. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, incaricato di provvedere entro i successivi 30 giorni dalla richiesta della ricorrente; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti dovuti.
Norme richiamate
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando risultano documentati il giudicato e la sua mancata esecuzione da parte dell’amministrazione.
Valutati tutti questi elementi la domanda di parte ricorrente va accolta, con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare (tempestiva, ancorchè tardiva) esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 461 del 04.12.2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia.
In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza agli indirizzi di posta elettronica certificata
Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali opera il termine di 120 giorni dalla notificazione, decorso il quale nel caso deciso risultava integrato l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza e il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e risulta l’omesso adempimento dell’amministrazione; la mancata contestazione dell’inadempimento è valutabile insieme alla documentazione prodotta.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, con incarico condizionato all’ulteriore inadempimento e attivabile su richiesta del ricorrente.
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali decorre, nel caso deciso, dalla notificazione della pronuncia all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →