Cassazione Penale, Sentenza n. 18510/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza emessa con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale: la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è stata applicata in perpetuo mentre, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma 2, c.p., la durata dell'interdizione ai sensi dell'art. 317-bis, comma 2, c.p. doveva essere determinata nell'intervallo tra uno e cinque anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame esclusivamente sulla durata della pena accessoria, stabilendo che, se ritenuta applicabile, dovrà essere quantificata tra uno e cinque anni e motivata tenendo conto del disvalore dei reati e della personalità del responsabile (artt. 133 e ss. c.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Rito del patteggiamento: il Giudice ha emesso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha esaminato la statuizione resa in questo rito.
art. 317-bis c.p.
Regola le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la P.A.) per i reati contro la pubblica amministrazione; dopo la legge n. 3/2019 la durata, se applicata con riconoscimento dell'attenuante speciale, deve essere compresa tra uno e cinque anni.
art. 323-bis, comma 2, c.p.
Prevede una circostanza attenuante speciale che incide sul trattamento sanzionatorio nei reati contro la P.A.; il suo riconoscimento impone che la durata dell'interdizione, se applicata, rientri nel range 1-5 anni.
art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce che le pene accessorie previste dall'art. 317-bis non sono più automaticamente applicabili nel patteggiamento, ma restano oggetto di valutazione discrezionale del giudice.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Ha riformulato le disposizioni sui reati contro la pubblica amministrazione per rendere coerenti le innovazioni sostanziali con il rito del patteggiamento, temperando la rigidità delle pene accessorie e incentivando la collaborazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di impugnazione per cassazione non specifici del solo patteggiamento; la Corte ha ritenuto il ricorso esperibile secondo la disciplina generale dell'art. 606.
art. 133 e ss. c.p.
Criteri per la determinazione della pena (tenuto conto del disvalore del fatto e della personalità del responsabile) che devono essere applicati anche per quantificare la durata della pena accessoria in sede di rinvio.
Massime di principio
- Se nel patteggiamento viene riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma 2, c.p., l'interdizione dai pubblici uffici, se applicata, deve essere determinata in una durata compresa tra uno e cinque anni (non può essere imposta in perpetuo).
- Dalla legge n. 3/2019 deriva la discrezionalità del giudice nel patteggiamento circa l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis; tali pene non sono più automatiche ma vanno comunque adeguatamente motivate.
- In caso di applicazione di una pena accessoria senza motivazione o in contrasto con i limiti normativi, la Cassazione può annullare la statuizione limitatamente a quell'aspetto e disporre il rinvio per un nuovo esame puntuale della durata e della motivazione.
- Nella determinazione della durata della pena accessoria occorre applicare i criteri degli artt. 133 e ss. c.p.: valutare il disvalore dei reati e la personalità del responsabile.
- Il ricorso per cassazione è esperibile, anche per sentenze di patteggiamento "allargato", quando sussistono profili di inosservanza o erronea applicazione della legge penale; il rito del patteggiamento non esclude il controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme sostanziali.
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