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Sentenza

Sentenza del 04/04/2017 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Catasto - Classamento - Beni in categoria D - Motivazione accertamento - Sufficienza del rinvio alla stima dell'Ufficio e alla indicazione dei dati oggettivi - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva aumentato la rendita della centrale idroelettrica da 55.042 euro a 737.640 euro, a seguito dell'ampliamento dell'impianto. Ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'atto, l'assenza di prova dei maggiori valori, l'inclusione delle opere idrauliche tra i beni suscettibili di rendita e l'erroneità o eccessività della stima, sostenendo che non fossero stati adeguatamente considerati vetustà, obsolescenza tecnologica e vita utile delle turbine.

La decisione

La Commissione tributaria regionale, in sede di riassunzione dopo la cassazione con rinvio, ha respinto integralmente l'appello della società. Ha ritenuto sufficiente, per un accertamento di classamento in categoria D, il rinvio alla stima diretta dell'Ufficio e l'indicazione dei dati oggettivi confrontabili con quelli dichiarati nella DOCFA. La relazione di stima, conosciuta o conoscibile dalla contribuente e comunque prodotta in giudizio, è stata considerata idonea a fornire la prova dei valori attribuiti. La stima è stata ritenuta adeguata anche quanto ai coefficienti di deprezzamento: è stato applicato il 10% per vetustà alle turbine e ai carriponte, mentre l'obsolescenza è stata considerata non incidente significativamente sulla produttività nel periodo censuario decennale e sostanzialmente ricompresa nella vetustà. La società è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 5.000 euro, comprese quelle del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La società ha invocato l'obbligo di motivazione degli atti impositivi. Il giudice ha però ritenuto che, nel classamento di immobili di categoria D, la motivazione possa essere sufficientemente integrata dal richiamo alla stima dell'Ufficio e dall'indicazione dei dati oggettivi posti a confronto con la DOCFA.

  • Art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'Ufficio ha sostenuto che le contestazioni non specificamente riproposte in appello dovessero considerarsi rinunciate. La decisione si è concentrata comunque sui motivi riproposti in sede di riassunzione.

  • Art. 28 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La società lo ha richiamato per sostenere che, in assenza di un valore di mercato, il valore venale dovesse essere determinato in base al costo di costruzione, con adeguata riduzione rapportata allo stato attuale dell'immobile. La tesi non è stata accolta, ritenendosi corretta la stima dell'Ufficio.

  • Artt. 15-22 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Sono stati invocati dalla società con riferimento alla necessità di considerare vetustà e deprezzamento. Il giudice ha ritenuto sufficienti i coefficienti applicati dall'Ufficio e non provata l'asserita maggiore obsolescenza.

  • Art. 1, comma 3, D.M. 1 febbraio 1994

    La norma è stata richiamata nel precedente giudizio di legittimità in relazione ai termini e ai presupposti dell'accertamento catastale; la Corte di Cassazione aveva cassato la decisione regionale sulla decadenza, rinviando per l'esame degli altri motivi.

  • Art. 2, commi 1-quinquies e 1-septies, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16

    Richiamati nel giudizio di Cassazione in tema di accertamento e classamento catastale degli immobili, hanno costituito il quadro normativo del rinvio, senza determinare l'accoglimento delle ulteriori censure della società.

  • Art. 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato nel giudizio di Cassazione quale disposizione collegata alla determinazione catastale della rendita e al classamento degli immobili.

  • Cass. n. 2268/2014 e Cass. n. 22315/2010

    I principi richiamati affermano che, per gli immobili di categoria D oggetto di classamento o rettifica DOCFA, l'atto può essere motivato mediante il rinvio alla stima diretta e l'indicazione dei dati oggettivi essenziali, mentre l'Ufficio deve fornire in giudizio gli elementi giustificativi della maggiore rendita.

Massime di principio

  • Negli accertamenti catastali relativi a immobili speciali di categoria D, la motivazione dell'avviso non deve necessariamente contenere tutta la ricostruzione tecnica della stima: può essere sufficiente il richiamo alla stima diretta dell'Ufficio e l'indicazione dei principali dati oggettivi posti a confronto con la dichiarazione DOCFA.
  • La relazione estimativa dell'Ufficio può costituire l'atto presupposto del classamento ed essere utilizzata per dimostrare in giudizio la correttezza della maggiore rendita, soprattutto quando sia conosciuta o conoscibile dal contribuente.
  • La motivazione dell'avviso e la prova della fondatezza della pretesa sono profili distinti: l'avviso può essere ritenuto validamente motivato, mentre l'Amministrazione deve comunque produrre in giudizio la relazione e gli elementi tecnici che giustificano la rendita.
  • Per contestare efficacemente una rendita catastale non basta allegare in modo generico l'eccessività del valore: occorrono dati tecnici comparativi, documentazione sui costi, sulla potenza, sulla vetustà, sull'obsolescenza e sulla vita utile effettiva degli impianti.
  • L'obsolescenza tecnologica non comporta automaticamente una drastica riduzione della rendita se non viene dimostrato che incide concretamente sulla produttività o sul valore catastale dell'impianto nel periodo di riferimento.
  • Il contribuente può chiedere il riesame o la revisione della rendita quando sopravvengano variazioni significative della produttività, dello stato o del valore dell'impianto; tuttavia, nel contenzioso sull'atto originario deve dimostrare specificamente l'erroneità della stima effettuata dall'Ufficio.

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