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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20366/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società propose opposizione davanti al Giudice di pace contro nove verbali di contestazione per eccesso di velocità rilevato con autovelox. Il Giudice di pace rigettò l’opposizione, applicando il cumulo giuridico per alcuni verbali e confermando gli altri, con compensazione delle spese. In appello principale del Comune, il Tribunale riformò la decisione e rideterminò ciascuna sanzione nel minimo edittale di euro 56. La società ricorse in cassazione con sei motivi: 1) omessa indicazione nei verbali della data dell’ultima taratura dell’autovelox; 2) mancata consegna di dieci ulteriori verbali alla persona delegata dal legale rappresentante; 3) conseguente difetto di legittimazione ad impugnare tali verbali e lesione del diritto di difesa; 4) erroneo diniego del cumulo giuridico tra le violazioni; 5) errata determinazione della sanzione in euro 56, poiché per alcuni verbali il minimo sarebbe stato euro 42 e non euro 56; 6) violazione delle regole sulle spese di lite, assumendo che un ente pubblico difeso da propri dipendenti possa ottenere solo il rimborso delle spese vive documentate.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, richiamando il principio secondo cui non è necessaria l’indicazione in verbale della data di taratura dell’apparecchio, mentre grava sul sanzionato l’onere di contestare specificamente il regolare funzionamento delle verifiche, così da far sorgere l’onere dell’amministrazione di depositare la certificazione. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo perché la società era priva di legittimazione ad impugnare verbali non ancora notificati al momento del ricorso e, una volta notificati, non li aveva impugnati tempestivamente. Ha rigettato il quarto motivo perché censurava in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Ha rigettato il quinto motivo ritenendo che, espunto il riferimento al minimo edittale per i verbali incompatibili con tale parametro, la statuizione restasse ferma ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., poiché la differenza di euro 14 rientrava nel margine di apprezzamento giudiziale. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, non emergendo dalla sentenza che il Comune si fosse difeso con propri dipendenti e non essendo stati localizzati gli atti processuali necessari a consentire il controllo diretto della Corte. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Comune in cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6, c.d.s.

    La data dell’ultima taratura dell’autovelox non deve essere necessariamente indicata nel verbale; rileva piuttosto la contestazione del sanzionato sul regolare funzionamento delle verifiche.

  • art. 45, comma 6, c.d.s.

    Richiamato insieme all’art. 142 c.d.s. per la questione della taratura dell’autovelox.

  • art. 201 c.d.s.

    Cita l’individuazione del trasgressore successivamente alla prima contestazione, in relazione a verbali ulteriori non ancora notificati.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa, ma il motivo è stato respinto per difetto della legittimazione ad impugnare i verbali non notificati.

  • art. 198, comma 1, c.d.s.

    Richiamato per la dedotta applicazione del cumulo giuridico delle violazioni.

  • art. 8, comma 1, L. 689/1981

    Richiamato per la dedotta applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative.

  • art. 142, comma 7, c.d.s.

    Norma sanzionatoria per eccesso di velocità; la Corte rileva che per alcuni verbali il minimo era di euro 42, per altri di euro 56 per effetto dell’aumento notturno.

  • art. 195 c.d.s.

    Consente l’aumento della sanzione per l’orario notturno, con conseguente minimo edittale pari a euro 56 per alcuni verbali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, espunta la parte errata della motivazione sul minimo edittale, il dispositivo restasse fermo senza necessità di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel passaggio relativo all’ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento di violazioni rilevate con autovelox, la mancata indicazione nel verbale della data dell’ultima taratura non determina di per sé invalidità della contestazione; incombe sul destinatario del verbale l’onere di contestare specificamente l’assenza o l’irregolarità delle verifiche di funzionamento, per poi far gravare sull’amministrazione l’onere di produrre la certificazione.
  • Il soggetto destinatario della sanzione ha legittimazione a impugnare solo i verbali a lui già notificati o comunque già efficacemente portati nella sua sfera di conoscenza secondo le forme di legge; non è ammissibile impugnare verbali ancora non notificati al momento del ricorso, se poi non vengono tempestivamente censurati dopo la notifica.
  • In sede di legittimità non possono essere veicolate, sotto forma di violazione di legge, censure che mirano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando tale accertamento sia logicamente motivato e non presenti vizi sindacabili.
  • Quando una statuizione contiene un errore solo parziale sulla misura della sanzione, la cassazione non è necessaria se, espunto l’elemento erroneo, il dispositivo può restare fermo e la variazione economica rientra nel margine di apprezzamento consentito al giudice.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: chi deduce un errore sulle spese di lite deve indicare in modo preciso gli atti e i passaggi processuali dai quali risulti il presupposto di fatto allegato, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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