Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13334/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202408136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e successiva graduatoria definitiva regionale del concorso per dirigenti scolastici, nonché gli atti presupposti relativi alla preselezione, al bando e alla determinazione dei posti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, avendo conseguito alla prova preselettiva punteggi tra 36 e 37, inferiori alla soglia di 38 necessaria nella Regione Puglia per l’ammissione alla prova scritta, hanno impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, anche con motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva. Hanno dedotto: violazione del D.M. n. 863/2018, del D.M. n. 194/2022 e dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, sostenendo che avrebbe dovuto essere ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari fino al quadruplo dei posti e non soltanto al triplo; irragionevolezza e sproporzione della preselezione; illegittimità della regionalizzazione della procedura e delle diverse soglie di accesso, poiché in altre regioni candidati con punteggi inferiori erano stati ammessi; violazione del Protocollo addizionale alla CEDU, della l. n. 264/1999 e della l. n. 240/2010 per la mancata formazione di una graduatoria nazionale; violazione del principio di legalità e dei principi costituzionali in materia di istruzione e accesso ai pubblici uffici; difetto di istruttoria, motivazione, arbitrarietà e sviamento della funzione della preselezione; illegittima riduzione dei posti destinati alla procedura ordinaria in ragione della riserva del 40% a favore della procedura straordinaria. È stata inoltre chiesta l’ammissione alla prova scritta, anche in via cautelare, e, in subordine, la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione alla prova scritta, rapportato al triplo dei posti messi a concorso, invece della predeterminazione di una soglia minima di sufficienza: il criterio seleziona comunque i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non contrasta con il principio meritocratico. Ha distinto la soglia del quadruplo dei posti, rilevante per stabilire se attivare la preselezione, dalla soglia del triplo, relativa al contingente massimo ammesso alla prova scritta, escludendo contraddittorietà o irragionevolezza. Ha ritenuto legittima la regionalizzazione della procedura, in quanto coerente con la formazione di graduatorie regionali prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001: la parità di trattamento deve essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale, sicché il diverso punteggio minimo tra regioni non costituisce disparità di trattamento. La soglia concreta è il risultato oggettivo del criterio numerico applicato al numero dei candidati, ai posti disponibili e alla distribuzione dei punteggi; la sua determinazione rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Sono state respinte anche le censure relative alla determinazione dei posti e alla riserva del 40% per la procedura straordinaria. I motivi aggiunti, proposti in via derivata contro la graduatoria definitiva, sono stati respinti per l’infondatezza delle censure originarie. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La disposizione, secondo il giudice, presuppone la formazione di distinte graduatorie regionali e legittima il calcolo regionale degli ammessi alle prove successive.

  • art. 3, comma 7, D.M. n. 194/2022

    dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l’assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi

    La norma è stata invocata dalle ricorrenti contro la riserva di posti per la procedura straordinaria, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 6 D.M. n. 194/2022

    Prevede il meccanismo di preselezione e il criterio numerico per l’ammissione alla prova scritta; il giudice lo ritiene legittimo e coerente con la regionalizzazione della procedura.

  • art. 6, comma 9, D.D.G. n. 2788/2023

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta [...] un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi [...] coloro che [...] abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi

    La previsione del limite numerico regionale di tre volte i posti costituisce legittimo criterio di selezione dei candidati ammessi alla prova scritta.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta per effetto del rigetto della domanda di annullamento.

  • art. 2, par. 1, Protocollo addizionale alla CEDU

    La censura relativa alla mancata graduatoria nazionale è stata respinta.

  • l. 2 agosto 1999, n. 264

    È stata invocata in relazione alla pretesa necessità di una soglia nazionale, ma il giudice non ha ravvisato la violazione dedotta.

Massime di principio

  • È legittimo ammettere a una fase successiva di un concorso un numero predeterminato di candidati rapportato ai posti disponibili, anziché stabilire preventivamente una soglia minima assoluta di sufficienza, purché siano ammessi i candidati con i punteggi più elevati secondo il criterio previsto dalla lex specialis.
  • La previsione di una soglia numerica per l’attivazione della preselezione e di una soglia distinta, più restrittiva, per il numero massimo di candidati ammessi alla prova successiva non è irragionevole quando le due soglie perseguono funzioni organizzative differenti.
  • In una procedura concorsuale articolata su graduatorie regionali, la parità di trattamento deve essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria; il diverso punteggio minimo derivante dal rapporto tra candidati e posti disponibili nelle singole regioni non integra, di per sé, disparità di trattamento.
  • La determinazione della soglia concreta di ammissione, quando deriva automaticamente dal rapporto numerico previsto dal bando tra posti e candidati e dalla distribuzione dei punteggi, rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • La scelta dell’amministrazione di organizzare una procedura concorsuale mediante graduatorie regionali e soglie differenziate costituisce esercizio di discrezionalità organizzativa, non sostituibile dal giudice con un diverso modello nazionale in assenza di una manifesta illogicità o di una violazione normativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.