Sentenza n. 331/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento con il ricorso principale e previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Isernia n. 47889 del 28 novembre 2022, avente quale oggetto “avviso manifestazione di interesse per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Comandante del Corpo di Polizia Municipale- Categoria D - mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente. Riscontro”, con il quale è stata comunicata la non ammissione del ricorrente alla selezione; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali: 1) l’ “Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da enti del comparto funzioni locali per la copertura di n. 1 posto di comandante del corpo di polizia municipale - categoria D - a tempo indeterminato e tempo pieno”, con allegato “Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti”, se e per quanto pregiudizievoli agli interessi del ricorrente; 2) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, richiamato nei suddetti atti; -nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a veder riconosciuta la possibilità di utilizzare la graduatoria formata dal Comune di Cassino all'esito della procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore direttivo vigilanza, categoria giuridica D, posizione di accesso D1 da assegnare all'area sicurezza, di cui al Bando n. 29960 del 28 luglio 2020; -nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi risarcire tutti i danni patiti e patiendi per effetto della mancata ammissione alla selezione di che trattasi, da quantificare e liquidare in separato giudizio; con i motivi aggiunti notificati il 31/03/2023 e previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Comune di Isernia n. 4124 del 30 gennaio 2023, avente quale oggetto l’ “Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “Comandante del Corpo di Polizia Municipale” - Categoria “D” - Comparto funzioni locali - a tempo pieno e indeterminato – presso l’U.O.A. Polizia Municipale”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali: 1) la determinazione dirigenziale n. 2499 del 30 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione dell’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale- ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - tra amministrazioni diverse per la copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale - categoria D – presso l’U.O.A. Polizia Municipale”; 2) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non richiamato nei suddetti atti, ivi compresi eventuali provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura ed eventuali contratti di lavoro; -nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a veder riconosciuta la possibilità di utilizzare la graduatoria formata dal Comune di Cassino all’esito della procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore direttivo vigilanza, categoria giuridica D, posizione di accesso D1 da assegnare all’area sicurezza, di cui al Bando n. 29960 del 28 luglio 2020; -nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi risarcire tutti i danni patiti e patiendi per effetto della mancata ammissione alla selezione di che trattasi, da quantificare e liquidare in separato giudizio. Con i motivi aggiunti notificato il 01/09/2023: - della Determinazione n. 96 del 19.6.2023 del Comune di Isernia – Settore 1° - Risorse (all. 1), avente ad oggetto “Assunzione di n. 1 Comandante del Corpo di Polizia municipale – Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (ex cat. D) presso l’UOA Polizia Municipale, mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Approvazione schema di regolazione del passaggio diretto e schema di contratto individuale di lavoro”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali: 1) la Determinazione Dirigenziale del Settore III Tecnico del Comune di Isernia n. 398 del 10.5.2023 (all. 2) con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice della procedura di mobilità esterna; 2) il verbale n. 1 del 10.5.2023 (all. 3) della Commissione esaminatrice nominata nella procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di “Comandante del Corpo di Polizia Municipale” – Cat. D - Comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato presso l’U.O.A. Polizia Municipale, relativo alla seduta preliminare allo svolgimento dei colloqui di selezione; 3) il verbale n. 2 del 18.5.2023 (all. 4) della Commissione esaminatrice nominata nella procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di “Comandante del Corpo di Polizia Municipale” – Cat. D - Comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato presso l’U.O.A. Polizia Municipale, relativo allo svolgimento dei colloqui; 4) la determinazione n. 80 del 24.5.2023 del Comune di Isernia – Settore 1° - Risorse (all. 5), mai notificata al ricorrente, avente ad oggetto “Avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura del posto di comandante del corpo di Polizia Municipale, cat. D, presso l’U.O.A. Polizia Municipale - Approvazione graduatoria”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione all'utilizzo della graduatoria del Comune di Cassino, successivo avviso di mobilità volontaria per il posto di Comandante della Polizia Municipale e atti conclusivi della procedura di mobilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato nella graduatoria del Comune di Cassino per un posto di istruttore direttivo di vigilanza, aveva manifestato interesse all'avviso del Comune di Isernia per la copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale mediante utilizzo di graduatorie di altri enti. Il Comune lo aveva escluso ritenendo non sussistente la piena corrispondenza tra il profilo di istruttore direttivo di vigilanza e quello di Comandante. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 61, l. n. 350/2003, dell'art. 7 d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 3, 51 e 117 Cost., della disciplina contrattuale, della normativa regionale e dei regolamenti comunali; errata interpretazione dell'avviso, difetto di motivazione, motivazione perplessa e contraddittoria, violazione del giusto procedimento, del buon andamento e dell'interesse pubblico, nonché violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Con il primo ricorso per motivi aggiunti impugnava l'avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, deducendo violazione degli artt. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, 3, comma 61, l. n. 350/2003, 9 l. n. 3/2003, 48, 91 e 107 d.lgs. n. 267/2000, delle norme statutarie e regolamentari, incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento, mancata cura dell'interesse pubblico e sviamento. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti impugnava l'assunzione del vincitore della mobilità, i verbali della commissione e la graduatoria, deducendo invalidità derivata, violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché illegittima composizione della commissione e conflitto di interessi. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di interesse, in ragione della presenza di otto candidati in posizione poziore nella graduatoria di Cassino.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso principale. L'avviso del Comune di Isernia per l'utilizzo di graduatorie di altri enti non costituiva una procedura concorsuale: il regolamento comunale non prevedeva la formazione di una graduatoria fondata esclusivamente sul merito, ma stabiliva criteri preferenziali per consentire al dirigente competente di scegliere tra le disponibilità provenienti dagli enti detentori delle graduatorie. Si trattava quindi di autolimiti dell'amministrazione nell'esercizio della capacità privatistica di gestione del personale, con controversia devoluta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001. Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse relativa al ricorso principale, poiché soltanto il ricorrente aveva manifestato interesse e non era quindi necessaria la prova di resistenza rispetto ad altri candidati della stessa graduatoria. Ha dichiarato altresì il proprio difetto di giurisdizione sul secondo ricorso per motivi aggiunti: la mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 costituisce modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente e non reclutamento ex novo mediante procedura concorsuale; la presenza di una commissione, di colloqui, punteggi e graduatoria non ne muta la natura privatistica. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse e legittimazione, poiché, non essendo stata accertata la pretesa del ricorrente all'utilizzo della graduatoria, egli era privo di una posizione differenziata e qualificata per contestare la scelta organizzativa del Comune di ricorrere alla mobilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ...; restano devolute al giudice amministrativo ... le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
La giurisdizione amministrativa sussiste per le procedure concorsuali di assunzione, mentre le controversie relative alla gestione privatistica del rapporto e alle modalità non concorsuali di acquisizione del personale spettano al giudice ordinario.
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
La mobilità volontaria tra amministrazioni comporta il passaggio diretto e la modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, non la costituzione ex novo di un rapporto mediante concorso; le relative controversie rientrano nella giurisdizione ordinaria.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente tra i motivi, ma il giudice non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alle forme dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La controversia relativa a un avviso con cui un'amministrazione individua, mediante criteri prefissati, una graduatoria di altro ente da utilizzare per l'assunzione non appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'avviso non istituisce una procedura concorsuale, non prevede una selezione aperta a tutti secondo criteri esclusivamente meritocratici e si limita a disciplinare l'esercizio della capacità privatistica di gestione del personale.
- La previsione di criteri preferenziali e di una valutazione amministrativa tra più graduatorie non equivale alla formazione di una graduatoria concorsuale: se l'amministrazione non deve selezionare i candidati esclusivamente in base al merito secondo requisiti obiettivi previamente definiti, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- La mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, anche quando sia attuata mediante bando, commissione, colloquio, attribuzione di punteggi e graduatoria, non assume natura concorsuale se è diretta al passaggio di un dipendente già in servizio presso un'altra amministrazione e non alla costituzione ex novo del rapporto di impiego.
- La presenza di più soggetti in posizione poziore nella graduatoria utilizzabile non determina, di per sé, carenza di interesse quando soltanto il ricorrente abbia manifestato interesse all'avviso e non vi siano altri candidati concorrenti nell'ambito della procedura concretamente avviata.
- Chi contesta la scelta organizzativa dell'amministrazione di ricorrere alla mobilità non possiede un interesse qualificato e differenziato se non abbia previamente dimostrato, davanti al giudice fornito di giurisdizione, il proprio diritto o la propria posizione qualificata all'assunzione mediante utilizzo della graduatoria alternativa.
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