Cassazione Penale, Sentenza n. 03746/2026 del 29/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la decisione della Corte di appello di Lecce che aveva disposto la consegna all'Autorità giudiziaria francese di Giannuzzi, destinatario di mandato d'arresto europeo per una condanna irrevocabile per lesioni personali volontarie. Il ricorrente deduce violazione di legge rispetto all'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, sostenendo che la Corte di appello non aveva svolto una interlocuzione efficace con lo Stato emittente per ottenere il consenso all'esecuzione della pena in Italia: l'ordinanza interlocutoria dell'11.12.2025 non avrebbe dettagliato le modalità di esecuzione della pena in Italia né come tali modalità favorissero il reinserimento sociale, e il termine fissato (udienza del 22.12.2025, cioè circa dieci giorni) era ritenuto non congruo. Perciò il silenzio dello Stato emittente non poteva essere interpretato come rifiuto e non avrebbe potuto legittimare la consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello non abbia applicato correttamente i principi derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE C-305/22 e dalla giurisprudenza della Cassazione: l'ordinanza interlocutoria non ha spiegato in modo esaustivo le modalità di esecuzione della pena in Italia né la loro utilità ai fini del reinserimento sociale, e il termine di circa dieci giorni concesso per la risposta dello Stato emittente era incongruo. Pertanto il silenzio non poteva essere interpretato come diniego e la decisione di consegna era illegittima. La Corte ha inoltre rilevato documentazione sopravvenuta (consenso alla esecuzione in Italia datata 4.1.2026) che dovrà essere valutata nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 18-bis
L'art. 18-bis consente allo Stato di esecuzione, in presenza di soggetto radicato, di esercitare il rifiuto facoltativo della consegna. Per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il rifiuto richiede previa richiesta di consenso allo Stato emittente all'esecuzione della pena in Italia, con adeguata motivazione e termine congruo per la risposta
decisione quadro n. 2002/584 (GAI), art. 4 punto 6
La disciplina UE menzionata è la base normativa che autorizza gli Stati membri a prevedere il rifiuto facoltativo di consegna e la richiesta di presa in carico dell'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione
sentenza Corte di Giustizia UE C-305/22
Secondo la Corte di Giustizia (richiamata dalla Cassazione), la richiesta di consenso all'esecuzione della pena deve avviare un'interlocuzione effettiva e non meramente formale: la richiesta deve essere adeguatamente motivata circa presupposti, contenuto e finalità e deve prevedere un termine congruo per la risposta
Cass. Sez. 6, n. 33546 del 09/10/2025 (Dragason)
Sez. 6, n. 33546 del 09/10/2025, Rv. 288623
La Corte di cassazione ha affermato che in mancanza di adeguata interlocuzione e di termini congrui il silenzio dello Stato destinatario non può essere interpretato come diniego a giustificazione della consegna
Cass. Sez. 6, n. 30560 del 08/09/2025 (Drago)
Sez. 6, n. 30560 del 08/09/2025, Rv. 288649
Ulteriore conferma che lo Stato di esecuzione deve richiedere il consenso rappresentando i presupposti del rifiuto, prospettando la pena da eseguire e stabilendo un congruo termine entro il quale lo Stato di condanna deve pronunciarsi
legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 22, comma 5
art. 22, comma 5, L. n. 69
Richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte di cassazione
Massime di principio
- Quando lo Stato di esecuzione intende rifiutare la consegna e chiedere il riconoscimento dell'esecuzione della pena in proprio, deve rivolgere allo Stato emittente una richiesta che avvii un'interlocuzione effettiva: la richiesta va adeguatamente motivata quanto ai presupposti del rifiuto, al contenuto e alla finalità della presa in carico
- La richiesta deve indicare chiaramente le modalità con cui la pena verrebbe eseguita nello Stato di esecuzione e spiegare in che modo tali modalità favoriscono il reinserimento sociale del condannato; l'assenza di queste informazioni rende illegittima l'interpretazione del silenzio come diniego
- Deve essere fissato un termine congruo per la risposta dello Stato emittente: termini brevissimi (es. pochi giorni) possono rendere inidoneo il silenzio a valere come rifiuto e pregiudicare la legittimità della consegna
- Il mancato rispetto di questi obblighi procedurali da parte del giudice che dispone la consegna legittima la revisione della decisione e l'annullamento da parte della Corte di cassazione con rinvio per un nuovo giudizio
- Se sopravviene documentazione favorevole (es. consenso successivo alla richiesta), la Corte di appello deve valutare tale elemento nel nuovo giudizio prima di disporre la consegna
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