Sentenza n. 28/2026 - Ancona, Sezione 1
per la risoluzione per inadempimento dell’accordo di riconversione produttiva, sottoscritto il 27/7/2007 fra Powercrop S.p.A., Eridania – Sadam S.p.A., Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Fermo e le Organizzazioni Sindacali, ratificato dalla Regione Marche, nelle parti meglio specificate in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia all'interesse alla decisione espressa dalla parte ricorrente impediva una pronuncia sul merito. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione della concorde indicazione delle parti.
Atto impugnato: Risoluzione per inadempimento dell'accordo di riconversione produttiva sottoscritto il 27 luglio 2007 e ratificato dalla Regione Marche
Esito
Favorevole al resistente (parti dell'accordo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Fermo aveva proposto ricorso per ottenere la risoluzione, per inadempimento, dell'accordo di riconversione produttiva sottoscritto nel 2007 tra società private, enti territoriali e organizzazioni sindacali, limitatamente alle parti indicate nel ricorso. Nel corso del giudizio, con note del 13 e 17 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, anche d'ufficio.
art. 85, comma 9 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel contesto della definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa, senza ulteriore interpretazione esplicita.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame del merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente indicata dalle parti e non emergano ragioni per una diversa statuizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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