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Sentenza

Sentenza n. 3755/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) del decreto del Prefetto di Caserta n. 1000/2015/6G/Area I Bis del 19/10/2022, notificato al ricorrente il 25/10/2022, recante il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale; b) ove occorra, delle note della Questura di Caserta richiamate nel decreto prefettizio impugnato, nonché la comunicazione della Prefettura di Caserta prot. n. 0062098 del 19/5/2022 di avvio del procedimento ex art. 10 bis L n. 241/1990 preordinato all’adozione del prefato decreto; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202206045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola rilasciata nel 2015, deducendo il dimostrato bisogno di difesa personale ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S. In particolare, rappresentava di essere un perito forense autorizzato a ritirare, detenere e trasportare reperti e prove originali, anche in orari notturni, nonché a recarsi presso luoghi di delitti, istituti penitenziari, procure e tribunali, dove poteva incontrare soggetti indagati o imputati a conoscenza della sua identità e residenza. Richiamava inoltre un episodio intimidatorio del 2015, quando una persona mascherata lo aveva avvicinato sotto casa alla presenza del figlio e si era poi allontanata in automobile. Deduceva l’eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che l’attività professionale e l’episodio intimidatorio dimostrassero l’attuale necessità di tutela armata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la licenza di porto d’armi abbia natura permissiva e derogatoria rispetto al generale divieto di portare e detenere armi, sicché l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente e la sussistenza delle esigenze di prevenzione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il diniego può essere adottato anche in assenza di condanne penali o di specifici illeciti, sulla base di elementi sintomatici della non piena affidabilità. Nel caso concreto, la motivazione amministrativa è stata giudicata sufficiente perché fondata sull’unicità e risalenza dell’episodio intimidatorio, risalente al 2015, e sull’insufficienza della mera attività di perito forense a dimostrare un bisogno attuale ed eccezionale di difesa personale. Il requisito del “dimostrato bisogno” deve risultare da circostanze specifiche, attuali e concrete, non potendo derivare dalla sola appartenenza a una categoria professionale o dalla generica esposizione a rischi connessi all’attività lavorativa. Il giudice ha quindi escluso la carenza di motivazione e di istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e per il mancato deposito di memorie difensive da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presuppone la prova di un bisogno attuale, concreto ed eccezionale di difesa personale, non desumibile dalla sola appartenenza a una categoria professionale o dalla generica esposizione a rischi.

  • art. 699 c.p.

    generale divieto di portare e detenere armi

    La licenza di porto d’armi costituisce un provvedimento permissivo in deroga al generale divieto penale di portare e detenere armi.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Conferma il quadro generale di divieto e controllo della circolazione delle armi, rispetto al quale il porto d’armi opera come deroga autorizzatoria.

  • artt. 11 e 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consentono di fondare valutazioni negative sull’affidabilità del richiedente anche in presenza di vicende non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma sintomatiche di una condotta non pienamente affidabile.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, senza specifica statuizione del giudice sulla sua applicazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale costituisce una deroga al generale divieto di portare e detenere armi e non un atto meramente ricognitivo di una posizione già spettante al privato; l’autorità di pubblica sicurezza dispone pertanto di ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell’affidabilità del richiedente e delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  • Il “dimostrato bisogno” richiesto dall’art. 42 T.U.L.P.S. presuppone la prova, posta a carico del richiedente, di un’esigenza attuale, concreta, eccezionale e non altrimenti fronteggiabile di difesa personale.
  • La mera appartenenza a una categoria professionale astrattamente esposta a rischi, la consistenza patrimoniale o la movimentazione di somme rilevanti non dimostrano, da sole, il bisogno di porto d’armi; occorrono specifiche e attuali circostanze indicative di una reale minaccia all’incolumità personale.
  • Nel valutare l’affidabilità del richiedente, l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il diniego anche su elementi sintomatici non integranti reati, condanne penali o misure di pubblica sicurezza, purché idonei a evidenziare una non piena affidabilità nell’uso delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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