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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 e gli atti presupposti, contestando, tra l'altro, la convocazione del Consiglio comunale, il mancato o tardivo deposito della documentazione contabile, i pareri resi dagli uffici e dal Segretario comunale, la delibera di Giunta di approvazione dello schema di rendiconto e l'interpretazione dell'art. 313 del regolamento comunale di contabilità in rapporto al termine previsto dall'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. È stata chiesta in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che, con una successiva delibera di Giunta del 14 novembre 2025, l'amministrazione aveva approvato la documentazione relativa al rendiconto, completa anche degli atti dei quali era stato contestato il mancato deposito, dandone comunicazione al ricorrente. Ha inoltre considerato che era in corso una rinnovazione procedimentale diretta a consolidare le garanzie partecipative e che la Giunta aveva rimesso al Consiglio comunale ogni determinazione di competenza, risultando prossima la riapprovazione del rendiconto. Tali sopravvenienze hanno escluso, nella fase cautelare, la necessità di sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 227, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione al termine per il deposito della documentazione concernente il rendiconto di gestione; l'ordinanza non ne definisce il contenuto interpretativo.

  • art. 49 d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione è stata richiamata con riferimento ai pareri dei responsabili dei servizi sulle proposte di deliberazione; l'ordinanza non ne definisce il contenuto interpretativo.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sopravvenuta rinnovazione del procedimento amministrativo, accompagnata dal completamento della documentazione e dalla prossima riadozione dell'atto, può escludere la necessità di sospendere l'efficacia dell'atto originariamente impugnato.
  • La rinnovazione procedimentale finalizzata al consolidamento delle garanzie partecipative e la rimessione all'organo competente delle determinazioni spettanti possono essere valutate dal giudice cautelare ai fini della decisione sulla domanda di sospensione, senza che ciò comporti necessariamente una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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