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Sentenza

Sentenza n. 775/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per tre anni scolastici, nella misura di € 500,00 per ciascun anno, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata il 7 gennaio 2025; l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, non avendo quest'ultima contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, per la parte relativa alla carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, eventualmente avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese nel processo amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a un comando contenuto in una sentenza passata in giudicato può essere dichiarato quando il titolo esecutivo è stato notificato, è decorso il termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a confermare la fondatezza dell'azione di ottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando svolge funzioni commissariali nell'ambito delle proprie attribuzioni pubbliche, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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