Cassazione Civile, Ordinanza n. 18595/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito in chirografo per euro 77.218,64, ma contestava il mancato riconoscimento della prededuzione. Sosteneva di aver eseguito una fornitura qualificabile come "strategica" nell’ambito di un concordato preventivo in continuità della società poi fallita e che, per effetto della consecuzione tra le due procedure concorsuali, il credito dovesse essere collocato in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l.fall. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. per avere il Tribunale ignorato un preteso giudicato interno o esterno sulla consecuzione delle procedure e sull’unicità dell’insolvenza; (2) violazione dell’art. 111 l.fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione, deducendo che il credito era sorto in occasione e in funzione della procedura concordataria; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., ossia la qualità di fornitore strategico e la funzionalità della prestazione al concordato; (4) ulteriore violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. per avere il Tribunale escluso la consecuzione fra concordato e fallimento, ritenendo che l’insolvenza accertata in fallimento fosse nuova e non mera prosecuzione/aggravamento di quella precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza dichiarativa di fallimento non conteneva alcuna statuizione vincolante sulla unicità dell’insolvenza o sulla consecuzione delle procedure, sicché non si era formato alcun giudicato sul punto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché diretti a contestare una ratio decidendi fondata sull’accertamento, in fatto, della insussistenza della consecuzione tra le procedure, accertamento non più sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non deduceva un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo la mancata considerazione di profili valutativi (funzionalità e occasionalità del credito) comunque irrilevanti rispetto alla ratio decidendi. Conseguentemente, la Corte ha confermato la statuizione di merito che aveva negato la prededuzione e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
ricorso ex art. 98 l.fall.
norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo
art. 111 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
art. 111, 2 comma, l. fall.
la prededuzione dei crediti dipende dalla loro riconducibilità alla procedura concorsuale e, nel caso esaminato, presupponeva la consecuzione tra concordato e fallimento, che è stata esclusa in fatto
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l’esistenza di un giudicato sulla consecuzione delle procedure; la Corte ha escluso che un tale giudicato si fosse formato
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sul giudicato; la censura è stata respinta
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione di legge, ritenute infondate o inammissibili perché dirette a sovvertire un accertamento di fatto
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato insieme al n. 3 nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte precisa che il motivo è inammissibile se non indica un fatto storico decisivo omesso, ma solo profili valutativi
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
richiamata per la definizione del perimetro del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 23535/2019
richiamata in tema di presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. 1, ord. n. 3340/2019
richiamata per affermare che l’accertamento di fatto sulla consecuzione non è più censurabile in cassazione se adeguatamente motivato
Cass. Sez. 1, ord. n. 24155/2017
richiamata sul medesimo principio
Cass. Sez. 1, ord. n. 640/2019
richiamata sul medesimo principio
Massime di principio
- Il giudicato formatosi sulla sentenza dichiarativa di fallimento non si estende automaticamente a questioni diverse e successive rispetto a quelle effettivamente decise, come la qualificazione del credito in prededuzione o la consecuzione tra procedure concorsuali, se tali profili non sono stati oggetto di una specifica statuizione.
- La collocazione del credito in prededuzione, nel contesto di successione tra concordato preventivo e fallimento, richiede l’accertamento della consecuzione tra le procedure; in mancanza di tale nesso, la prededuzione non può essere riconosciuta solo perché il credito sia stato asseritamente funzionale alla precedente procedura.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto, miri in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice territoriale, se la motivazione è logicamente e adeguatamente espressa.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente dedurre il mancato apprezzamento di argomentazioni, qualificazioni giuridiche o profili valutativi.
- La nozione di credito prededucibile non può essere affermata in via astratta sulla sola base della funzione della prestazione, ma deve essere verificata alla luce del concreto rapporto tra la prestazione e la procedura concorsuale rilevante, nonché della ricorrenza dei presupposti legali richiesti dalla disciplina fallimentare.
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