Sentenza del 22/02/2017 n. 1577 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Frodi Carosello - Ordinaria diligenza - Detrazione - Neutralità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento della detrazione IVA nell'ambito di una frode carosello. L'Ufficio deve dimostrare che il soggetto intermedio conosceva, o avrebbe dovuto conoscere mediante l'ordinaria diligenza, le irregolarità dell'operazione o della controparte commerciale. Non è tuttavia lecito pretendere dall'acquirente controlli eccezionali, penetranti o eccedenti i normali canoni di diligenza propri della prassi commerciale.
La decisione
Dal principio riportato emerge che la detrazione IVA può essere negata solo quando l'Amministrazione dimostri, con elementi concreti, la consapevolezza effettiva o colposa del contribuente circa la frode. La mera esistenza di irregolarità nella filiera o di una frode commessa da altri non è sufficiente, né può essere imposto all'acquirente un obbligo generalizzato di indagine straordinaria. L'esito concreto della sentenza, tuttavia, non è indicato nel testo fornito.
Norme richiamate
Principio di neutralità dell'IVA
La detrazione costituisce un elemento essenziale del sistema IVA e non può essere negata automaticamente a un soggetto estraneo alla frode. Il diniego è giustificato solo quando sia provata la conoscenza, o la conoscibilità mediante ordinaria diligenza, della frode.
Principio dell'ordinaria diligenza nell'ambito delle frodi carosello
Il contribuente deve adottare i normali controlli commercialmente esigibili per verificare la regolarità della controparte e dell'operazione, ma non è tenuto a svolgere indagini eccezionali o sproporzionate rispetto alla normale prassi commerciale.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e concreti per dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La detrazione non può essere negata per il solo fatto che un altro soggetto della catena commerciale non abbia versato l'IVA o abbia commesso irregolarità.
- Il contribuente deve effettuare verifiche ragionevoli sulla controparte, come richiesto dalla normale prassi commerciale, conservandone ove possibile la documentazione.
- Non sono normalmente richiesti controlli investigativi, accessi alla contabilità della controparte o verifiche sproporzionate rispetto al ruolo dell'acquirente.
- La valutazione deve considerare complessivamente gli indizi disponibili, quali prezzi anomali, rapporti commerciali privi di logica, pagamenti irregolari, controparti inesistenti o altre circostanze che rendano riconoscibile la frode.
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