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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 765/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne di primo grado: Crea Antonino per plurimi reati tra cui riciclaggio continuato (capo A), associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali e condotte di riciclaggio (capo C) e intestazione fittizia di società (capo D); Crea Bruno per autoriciclaggio (capo B) e reati fiscali (capi E, F). Le doglianze principali di Antonino vertevano sulla mancata verifica dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis), sulla erronea collocazione temporale del reato presupposto tributario, sulla mancata qualificazione quale concorso nell'autoriciclaggio e sull'omessa riassunzione della teste Dogar in caso di diversa valutazione della sua prova in appello (art. 603 c.3-bis c.p.p. e art.6 CEDU), nonché su vizi motivazionali relativi all'addebito associativo e alla configurazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis). Le doglianze di Bruno hanno riguardato la presunta genericità del capo B) di imputazione (nullità), la determinazione della pena e il mancato riconoscimento di riduzioni in relazione a condotte escluse in appello, e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili per manifesta infondatezza o per genericità dei motivi. In sintesi: - Ha confermato che i trasferimenti di denaro descritti possono integrare il reato di riciclaggio (art. 648-bis), anche se realizzati con operazioni tracciabili, e ha ritenuto adeguata la valutazione di merito sulla mancanza di giustificazione economica dei movimenti. - Ha escluso l'obbligo di riassumere la testimonianza della teste Dogar in appello in caso di diversa valutazione, ritenendo non sussistente la violazione dell'art. 603 c.3-bis c.p.p. né della garanzia dell'art.6 CEDU. - Ha respinto le pretese di riclassificazione in autoriciclaggio o in trasferimento fraudolento di valori, confermando la distinzione tra riciclaggio e altre fattispecie e rilevando la non sovrapponibilità temporale/strautturale nel caso concreto. - Ha ritenuto infondate le censure sulla genericità dell'imputazione di Bruno, confermando che la contestazione era sufficientemente intellegibile alla luce degli atti di causa e del fascicolo. - Ha confermato la valutazione negativa sul riconoscimento delle attenuanti generiche e la congruità della dosimetria delle pene. Conseguentemente, la condanna di primo e secondo grado è stata sostanzialmente confermata; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e non accolti.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    Il reato è forma libera e può consumarsi con atti frammentari e progressivi; trasferimenti anche tracciabili possono integrare il reato se volti a ostacolare o rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza illecita del denaro. La Corte ha confermato questa estensione interpretativa.

  • art. 648-ter, comma 1 c.p. (autoriciclaggio)

    La Corte ha ribadito che l'autoriciclaggio si applica all'intraneus autore del reato presupposto; il soggetto che non ha partecipato al reato presupposto e poi compie la condotta di reimpiego risponde di riciclaggio, non di concorso nell'autoriciclaggio.

  • art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori)

    Il reato può essere assorbito dal riciclaggio solo se costituisce un segmento della più ampia condotta riciclatoria o modalità esecutiva della stessa; nel caso concreto la diversa collocazione temporale e funzionale ha escluso l'assorbimento.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Non impone in via automatica la riassunzione della prova dichiarativa ogniqualvolta l'appello valuti diversamente una testimonianza rispetto al primo giudice; la Corte ha ritenuto che non v'era in concreto obbligo di nuova audizione e che la valutazione divergente non abbia violato l'art.6 CEDU.

  • art. 429 c.p.p. (enunciazione dell'imputazione)

    Basta che il fatto sia descritto con sufficiente chiarezza e precisione, tenuto conto anche degli atti del fascicolo; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio agli atti quando questi rendono intellegibile l'addebito.

  • art. 238-bis c.p.p. (acquisizione di sentenze irrevocabili)

    La Corte ha fatto riferimento al giudicato di condanna pronunciato in altro procedimento come elemento probatorio acquisito e valutabile nel processo in esame.

  • D.lgs. 74/2000, artt. 2, 8, 10-quater (reati tributari presupposto)

    I reati fiscali sono stati richiamati come reati presupposto dei movimenti patrimoniali; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione temporale e materiale dei reati fiscali utile a fondare l'accusa di riciclaggio.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza è disposta ai sensi di tale norma; la Corte ha applicato il rimedio a fronte di motivi ritenuti manifestamente infondati o generici.

  • art. 133 c.p. (c.d. criteri di dosimetria)

    La Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata nella valutazione dei criteri per la determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)

    La giurisprudenza richiede elementi positivi di meritevolezza; la Corte ha confermato che elementi come confische o detenzione subita non sono di per sé sufficienti a fondare il riconoscimento delle attenuanti.

Massime di principio

  • Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è a forma libera: anche trasferimenti tracciabili e frazionati possono integrare il reato se finalizzati a ostacolare o rendere più difficile l'accertamento della provenienza illecita.
  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter) è configurabile nei confronti dell'autore del reato presupposto; chi non ha partecipato al reato presupposto ma poi reimpiega il profitto risponde invece di riciclaggio.
  • Il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) viene assorbito dal reato di riciclaggio solo quando costituisce parte integrante o modalità esecutiva della condotta riciclatoria o quando la temporalità ne consente l'inclusione nella medesima vicenda criminale.
  • La riassunzione di una fonte dichiarativa in appello non è automatica ogni volta che il giudice di secondo grado valuta diversamente una testimonianza rispetto al primo giudice; occorre verificare se la mancata audizione abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa e le garanzie CEDU.
  • Un capo di imputazione non è nullo per eccessiva sinteticità se gli elementi essenziali del fatto sono comunque conoscibili dall'imputato attraverso il fascicolo e gli atti processuali: è legittimo il rinvio agli atti se questi sono intellegibili e conoscibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione basata su assenza di elementi di meritevolezza; elementi isolati o scelte difensive non costituiscono di per sé ragione sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti.

Testo integrale

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