Sentenza n. 6271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II-ter, 27 luglio 2024 n. 15331, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 27 luglio 2024 n. 15331, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di scorrimento della graduatoria del concorso del 2010 e contro gli atti di programmazione e di indizione del concorso del 2019
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, idonei non vincitori del concorso per 175 dirigenti di seconda fascia bandito nel 2010, contestavano il diniego dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di assunzione mediante scorrimento della relativa graduatoria per 84 posizioni, ritenendo che il d.P.C.M. 22 luglio 2022 avesse autorizzato proprio tale modalità di reclutamento. Impugnavano inoltre vari atti di programmazione del fabbisogno e il bando del 2019 per 150 dirigenti, sostenendo la sovrapponibilità delle professionalità, l’assenza o l’erronea destinazione della copertura finanziaria, la violazione del principio di prioritario scorrimento delle graduatorie, la contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’illegittima sottrazione delle risorse destinate allo scorrimento. Con motivi aggiunti contestavano anche il PIAO 2024-2026, nella parte in cui prevedeva lo scorrimento di 39 idonei e affermava l’indisponibilità di 104 posizioni non assegnate del concorso del 2019. In appello deducevano, tra l’altro, l’erroneità della declaratoria di improcedibilità, irricevibilità e inammissibilità pronunciata dal TAR, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, la violazione del d.P.C.M. 22 luglio 2022, degli artt. 3 e 4 della l. n. 56/2019, dell’art. 1 d.l. n. 192/2014 e dell’art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto coperti da giudicato, formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3855/2024, i profili relativi alla legittimità del bando del 2019 e alla scelta dell’Agenzia di bandire una nuova procedura invece di procedere allo scorrimento della graduatoria del 2010. Tale giudicato comprende anche le censure relative alla carenza di copertura finanziaria, alla sovrapponibilità delle professionalità, alla finalizzazione del concorso al fabbisogno di organico e alla preordinazione a neutralizzare la graduatoria precedente. Ha confermato l’irricevibilità delle impugnazioni del PIAO 2020-2022 e del PIAO 2022-2024, perché proposte oltre il termine di sessanta giorni dalla loro conoscibilità. Ha inoltre qualificato il PIAO, per la parte relativa alla programmazione dei fabbisogni e delle assunzioni, come atto interno, programmatico ed endo-organizzativo, vincolante per gli uffici dell’amministrazione ma privo, di regola, di autonoma rilevanza esterna e quindi non direttamente lesivo nei confronti dei candidati. Quanto al d.P.C.M. 22 luglio 2022, il Collegio ha escluso che esso imponesse all’Agenzia di assumere gli idonei del concorso del 2010 mediante scorrimento. Il decreto autorizzava le assunzioni entro il limite quantitativo delle risorse derivanti dal turn over, lasciando all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella scelta tra scorrimento di graduatorie efficaci e assunzione dei vincitori di altra procedura concorsuale, in coerenza con le esigenze organizzative e operative dell’ente. È stata ritenuta legittima anche la ricostruzione delle 104 posizioni non assegnate nel concorso del 2019: essendo il concorso stato finanziato con fondi di turn over pregressi e avendo condotto all’ammissione alla prova orale di soli 46 candidati, le risorse già utilizzate non potevano essere automaticamente impiegate per nuove assunzioni senza una nuova autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001. Le censure riproposte ai sensi dell’art. 112 c.p.a. sono state quindi ritenute infondate o inammissibili. Le spese del grado di appello sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
La scelta tra scorrimento di una graduatoria efficace e indizione di una nuova procedura concorsuale deve essere orientata al perseguimento degli interessi pubblici connessi al buon andamento e all’imparzialità, senza tradursi in un obbligo generalizzato di scorrimento.
art. 112 c.p.a.
La riproposizione in appello delle censure assorbite non comporta necessariamente l’accoglimento dell’appello; il giudice deve esaminare i profili rilevanti e può ritenere non decisivi gli argomenti non espressamente trattati.
art. 22 e ss. l. 241/1990
Richiamati con riferimento all’istanza di accesso agli atti formulata dagli appellanti; il testo non indica una specifica statuizione decisiva su tale domanda.
art. 5 d.lgs. 33/2013
Richiamato con riferimento all’istanza di accesso civico; il testo non indica una specifica statuizione decisiva su tale domanda.
art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001
Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale...
Il piano dei fabbisogni, confluito nel PIAO, programma la distribuzione delle risorse umane e indica le risorse finanziarie destinate alle assunzioni; la sua funzione è prevalentemente organizzativa e programmatica.
art. 1, comma 93, l. 27 dicembre 2017, n. 205
La disposizione è richiamata quale base del mutato assetto organizzativo dell’Agenzia e della necessità di selezionare figure dirigenziali secondo criteri più rigorosi.
art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa del d.P.C.M. autorizzatorio delle procedure concorsuali e delle relative assunzioni.
art. 3, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114
Consente le assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle percentuali del turn over; il d.P.C.M. del 2022 è stato adottato nell’ambito di tale meccanismo.
art. 7 d.P.R. n. 272/2004
Prevede che il 50 per cento dei posti dirigenziali sia destinato al reclutamento tramite procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell’amministrazione; la disposizione concorre alla ricostruzione della destinazione delle risorse assunzionali.
art. 28, comma 1-ter, d.lgs. 165/2001
Le risorse di turn over non ancora utilizzate e non perenti devono essere nuovamente considerate nell’ambito di una nuova autorizzazione alle assunzioni; le posizioni non assegnate di un concorso non rendono automaticamente disponibili le risorse già impiegate per finanziarlo.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiama l’art. 92 c.p.c. quale base per la compensazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Le spese del grado di appello sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e della sovrapposizione di numerosi contenziosi.
Massime di principio
- La validità temporale di una graduatoria concorsuale non comporta, per l’amministrazione, un obbligo automatico di procedere al suo scorrimento né attribuisce agli idonei non vincitori un diritto soggettivo all’assunzione: essi vantano una posizione di mera aspettativa, mentre l’amministrazione conserva discrezionalità nella scelta tra scorrimento, nuova procedura concorsuale o mancata copertura dei posti.
- La scelta tra scorrimento di una graduatoria efficace e indizione di un nuovo concorso è legittima quando sia sorretta da esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, anche se la precedente procedura non si è ancora conclusa, purché la nuova procedura persegua un diverso o più adeguato assetto del reclutamento e rispetti l’art. 97 Cost.
- Un decreto autorizzatorio delle assunzioni fondato sulle risorse del turn over individua il limite quantitativo delle facoltà assunzionali, ma non impone necessariamente all’amministrazione la specifica modalità di reclutamento né identifica in via vincolante i soggetti da assumere, salvo che il suo contenuto stabilisca inequivocabilmente tale vincolo.
- Il PIAO e il piano dei fabbisogni, per la parte relativa alla programmazione delle risorse umane e delle assunzioni, hanno natura prevalentemente interna, programmatica ed endo-organizzativa: vincolano l’amministrazione nella successiva attività attuativa, ma non sono di per sé normalmente lesivi delle posizioni dei candidati e non impongono all’esterno l’assunzione secondo una determinata graduatoria.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha definitivamente esaminato la legittimità di un bando e della scelta amministrativa di indire una nuova procedura concorsuale, non possono essere riproposte in un successivo giudizio, neppure indirettamente contro il diniego di scorrimento, censure sostanzialmente identiche relative alla copertura finanziaria, alla sovrapponibilità delle professionalità o alla preordinazione del nuovo concorso.
- Le posizioni non assegnate all’esito di una procedura concorsuale finanziata con risorse di turn over non possono essere automaticamente utilizzate per nuove assunzioni: l’utilizzo di risorse non ancora perenti richiede il rispetto del procedimento autorizzatorio previsto dalla disciplina sul turn over e sulle facoltà assunzionali.
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