Ordinanza n. 2821/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione dell'efficacia del disciplinare di gara, pubblicato in data 10/11 marzo 2026, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del CNI sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso”, CIG BAC67B2F32, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI con delibera n. 2 del 4 marzo 2026, nella parte in cui, all’art. 7.4, lett. a) e lett. b), prevede requisiti di capacità tecnica e professionale che si ritengono illegittimi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, il bando, gli atti indittivi, i chiarimenti di gara, gli atti di prosecuzione della procedura, i verbali, l’eventuale graduatoria, l’eventuale proposta di aggiudicazione e l’eventuale aggiudicazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 22/04/2026: previa sospensione dell'efficacia delle risposte ai chiarimenti pubblicate in data 9 aprile 2026 nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del CNI, CIG BAC67B2F32, nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi gli atti di prosecuzione della procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplinare di gara, limitatamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 7.4, lettere a) e b), e risposte ai chiarimenti pubblicate il 9 aprile 2026, nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il disciplinare di una procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, contestando i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 7.4, lettere a) e b), nonché, con motivi aggiunti, le risposte ai chiarimenti pubblicate dalla stazione appaltante. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti e della prosecuzione della gara. Il provvedimento non espone nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti, ma dà atto che la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti riguardava risposte ai chiarimenti e che la ricorrente prospettava un pregiudizio al proprio interesse partecipativo e all’effettivo confronto concorrenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, richiamando quanto già affermato dalla Sezione nell’ordinanza n. 2634/2026 con riferimento al ricorso introduttivo. Il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la prosecuzione della gara non determina un danno grave e irreparabile né per l’interesse partecipativo della ricorrente né per l’interesse pubblico al confronto concorrenziale. La ragione decisiva è individuata nel meccanismo dell’inversione procedimentale previsto dalla gara, che consente la preventiva valutazione delle offerte tecniche e rinvia la verifica del possesso dei requisiti richiesti alla fase successiva, riservata al solo concorrente aggiudicatario. Tale meccanismo non era stato specificamente contestato dalla ricorrente sotto il profilo della lesione della concorrenza. Il TAR ha inoltre rilevato, senza decidere definitivamente la questione, la possibile inammissibilità dell’impugnazione delle risposte ai chiarimenti. Le spese sono state compensate in ragione della specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la prosecuzione di una procedura di gara non giustifica la sospensione quando non sia dimostrata l’attualità di un danno grave e irreparabile all’interesse partecipativo dell’operatore economico o all’interesse pubblico alla concorrenza.
- Quando la lex specialis prevede l’inversione procedimentale, con valutazione delle offerte anteriormente alla verifica dei requisiti e controllo successivo limitato all’aggiudicatario, la prosecuzione della gara può non determinare un pregiudizio cautelare attuale derivante dalla contestazione dei requisiti di partecipazione.
- La mancata specifica contestazione del meccanismo di inversione procedimentale e della sua compatibilità con la concorrenza indebolisce la prospettazione cautelare di un danno attuale alla partecipazione o al confronto concorrenziale.
- La mera possibilità che la procedura prosegua non integra di per sé il periculum in mora: occorre dimostrare un pregiudizio concreto, grave e irreparabile prodotto prima della definizione del giudizio di merito.
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