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Sentenza

Sentenza n. 821/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto emesso dal Responsabile del VIII Settore del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale si intima e diffida il ricorrente a rilasciare e restituire l’immobile sito in -OMISSIS- ivi meglio specificato.

Giustizia amministrativa202401353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida e intimazione al rilascio e alla restituzione di un alloggio comunale di edilizia residenziale pubblica

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune gli ha intimato di rilasciare l'alloggio assegnatogli temporaneamente dopo il sisma del 1980, sostenendo di aver sempre corrisposto il canone determinato dall'amministrazione. Ha dedotto, in primo luogo, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il Comune si sarebbe limitato ad affermare l'inesistenza della sua qualità di assegnatario senza esaminare adeguatamente la situazione dell'immobile e il titolo della detenzione. Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, per omesso avvio di un procedimento di decadenza o revoca del precedente titolo abilitativo e per la conseguente mancata partecipazione procedimentale. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l'ordine di rilascio costituisse un atto paritetico, adottato iure privatorum a tutela di un bene appartenente al patrimonio disponibile comunale. Il ricorrente ha altresì sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto previamente esaminare una domanda di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha distinto, nell'assegnazione degli alloggi ERP, la fase iniziale pubblicistica, nella quale l'amministrazione esercita poteri autoritativi e il privato è titolare di un interesse legittimo, dalla fase successiva privatistica, nella quale il rapporto tra ente assegnante e assegnatario dà luogo a posizioni di diritto soggettivo. Le controversie relative alla legittimità dei provvedimenti della prima fase spettano al giudice amministrativo; quelle successive all'assegnazione, concernenti la cessazione o l'insussistenza del titolo di godimento e l'ordine di rilascio, spettano invece al giudice ordinario. Nel caso concreto, l'ordine di rilascio riguardava un immobile comunale occupato sine titulo e non costituiva esercizio di un potere autoritativo di tutela di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, ma un atto di diffida di natura paritetica adottato iure privatorum. La contestazione della fondatezza delle ragioni poste dal Comune a base del rilascio, compresa l'affermazione dell'esistenza di un titolo di detenzione, incideva quindi su una posizione di diritto soggettivo. La dedotta domanda di sanatoria non radicava la giurisdizione amministrativa: non era stato adottato alcun diniego di sanatoria e tale questione rimaneva pregiudiziale e incidentale rispetto all'oggetto principale, costituito dall'ordine di rilascio. Il TAR ha inoltre rilevato che non poteva sindacare poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. e che non era stata proposta un'azione avverso il silenzio-inadempimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 823 c.c.

    Il potere di autotutela esecutiva previsto dalla norma riguarda i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici; non fonda invece l'ordine di rilascio di un immobile appartenente al patrimonio disponibile comunale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le regole della traslatio iudicii.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La censura relativa all'omesso avvio del procedimento partecipativo non è stata esaminata nel merito, poiché la controversia è stata ritenuta devoluta al giudice ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica occorre distinguere la fase pubblicistica di assegnazione, nella quale l'amministrazione esercita poteri autoritativi e sussistono interessi legittimi, dalla fase successiva di gestione del rapporto, nella quale le posizioni dell'assegnatario hanno natura di diritto soggettivo.
  • La controversia sull'ordine di rilascio di un alloggio ERP, quando l'occupante contesti la cessazione o la radicale insussistenza del titolo di godimento, appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché l'ordine costituisce un atto paritetico di tutela del patrimonio comunale e non l'esercizio di un potere autoritativo.
  • Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente locale, la diffida al rilascio dell'occupante sine titulo è espressione di attività iure privatorum; l'art. 823 c.c. non attribuisce in tale ambito un potere pubblicistico di autotutela esecutiva.
  • La mera deduzione dell'esistenza di una domanda di sanatoria non radica la giurisdizione amministrativa quando il giudizio abbia per oggetto principale l'ordine di rilascio e non sia stato adottato alcun provvedimento di diniego della sanatoria.
  • Il giudice amministrativo non può sindacare poteri amministrativi non ancora esercitati; in assenza di un provvedimento sulla domanda di sanatoria, l'eventuale inerzia dell'amministrazione deve essere fatta valere mediante l'azione contro il silenzio, se proposta.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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