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Sentenza

Sentenza del 05/01/2016 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di rettifica di accertamento relativo all'IVA e ai diritti doganali per l'anno 2005, dell'importo di euro 21.206,19, emesso in relazione a due operazioni di importazione effettuate mediante il regime del deposito IVA. Secondo l'Amministrazione, le merci erano state solo contabilmente indicate come introdotte nel deposito IVA, ma erano state trasportate direttamente alla destinataria, senza effettiva introduzione fisica nei magazzini. La contribuente sosteneva invece che, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 8, del d.l. 331/1993 e delle successive norme interpretative, il passaggio o lo stazionamento presso il deposito, unitamente agli adempimenti contabili e all'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge, fosse sufficiente a conservare il beneficio del regime. Richiamava inoltre la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-272/13, Equoland, la sentenza della Corte di cassazione n. 16109/2015 e la circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 16/D del 20 ottobre 2014.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente rigettato il ricorso. Nel corso del giudizio d'appello, tuttavia, l'Ufficio delle Dogane ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento, riconoscendo che la mancata introduzione fisica delle merci nel deposito IVA, in assenza di frode e a fronte del corretto assolvimento degli obblighi contabili e del reverse charge, non comporta l'evasione dell'IVA all'importazione, ma può eventualmente dar luogo soltanto a una sanzione amministrativa per ritardato versamento. La Commissione Tributaria Regionale ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte, essendo state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 50-bis, comma 6, d.l. 331/1993

    La disposizione disciplina l'assolvimento dell'IVA relativa ai beni estratti dal deposito IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge.

  • Art. 50-bis, comma 8, d.l. 331/1993

    La norma è stata invocata per sostenere l'applicabilità del regime del deposito IVA anche in presenza di una modalità di movimentazione caratterizzata da un passaggio o stazionamento breve, senza effettiva collocazione delle merci nei magazzini.

  • Art. 16 d.l. 185/2008

    Richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina del deposito IVA.

  • Art. 34 d.l. 179/2012

    Richiamato dalla contribuente nell'ambito della disciplina applicabile al deposito IVA e agli adempimenti connessi.

  • Art. 46 d.lgs. 546/1992

    Prevede l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere quando, come nel caso esaminato, l'atto impugnato viene annullato dall'Amministrazione in autotutela. Le spese restano normalmente a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • Sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-272/13, Equoland

    La mancata introduzione fisica della merce nel deposito IVA costituisce una violazione formale e, se l'IVA è stata correttamente assolta mediante reverse charge e non vi è frode, non giustifica di per sé la richiesta dell'IVA all'importazione; può invece comportare una sanzione proporzionata.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 16109/2015

    Recepisce l'orientamento secondo cui l'inosservanza dell'introduzione fisica nel deposito IVA non determina automaticamente l'evasione dell'IVA all'importazione quando il tributo sia stato correttamente assolto con il reverse charge.

  • Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 16/D del 20 ottobre 2014

    Impone agli uffici, nei giudizi pendenti, di valutare l'annullamento in autotutela delle pretese relative all'IVA all'importazione per merci non introdotte fisicamente nel deposito IVA, quando risultino corretti gli adempimenti contabili e l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del d.l. 331/1993.

Massime di principio

  • Nel regime del deposito IVA, la mancata introduzione fisica della merce non comporta automaticamente il recupero dell'IVA all'importazione se l'imposta è stata correttamente assolta tramite reverse charge e non emergono frodi.
  • L'assenza di frode e la corretta tenuta della documentazione contabile sono elementi essenziali per distinguere una violazione meramente formale da una vera evasione d'imposta.
  • La violazione degli obblighi fisici o procedurali può comunque comportare una sanzione amministrativa, anche quando non sia dovuta nuovamente l'IVA all'importazione.
  • Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato, il giudizio tributario si estingue per cessazione della materia del contendere senza che il giudice debba decidere il merito della pretesa originaria.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare la corretta contabilizzazione delle merci, l'assolvimento dell'IVA mediante reverse charge, l'assenza di frode e l'eventuale applicabilità degli orientamenti della Corte di giustizia UE e delle istruzioni amministrative vigenti.

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