Cassazione Civile, Ordinanza n. 10446/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandatario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare del 4 maggio 2004, nel quale era prevista, all’art. 5, lett. e), una quota di corrispettivo pari a euro 130.000 che il venditore sosteneva divenuta esigibile, al più tardi, da luglio 2010. In primo grado il procuratore speciale del venditore ha chiesto l’accertamento dell’avveramento delle condizioni di esigibilità e la condanna dell’acquirente al pagamento, o in subordine la fissazione di un termine per adempiere. Il convenuto ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione del procuratore e il mancato avveramento delle condizioni di pagamento. Nel corso del giudizio è stato prodotto il certificato di morte del rappresentato; il Tribunale ha dichiarato l’interruzione e poi l’estinzione del processo per mancata riassunzione. In appello il procuratore ha sostenuto che il mandato fosse in rem propriam e quindi insensibile alla morte del mandante, e che comunque l’interruzione fosse stata dichiarata illegittimamente perché la morte non era stata dichiarata dal difensore della parte colpita dall’evento. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di legittimazione sostanziale e processuale del procuratore, ritenendo estinto il mandato per morte del mandante. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle censure d’appello e violazione dell’art. 112 c.p.c.; (2) violazione delle norme su rappresentanza, interruzione ed estinzione del processo e sulla disciplina del mandato, sostenendo che la morte del mandante non fosse rilevante in assenza di dichiarazione del difensore della parte interessata e che il mandato fosse in rem propriam; (3) violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. per avere la Corte territoriale individuato la parte processuale nel rappresentato anziché nel rappresentante. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo, assorbito il terzo, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha respinto il primo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la morte del mandante, in un rapporto di mandato con rappresentanza/processuale, non può essere posta a fondamento dell’inammissibilità dell’appello se l’evento non è stato dichiarato o notificato dal difensore della parte interessata, poiché le norme sull’interruzione tutelano solo la parte colpita dall’evento. Ha inoltre precisato che la qualificazione di mandato in rem propriam non discende dalla sola etichetta attribuita dalle parti, ma richiede la prova di un autonomo interesse giuridico del mandatario, diverso dal mero interesse a conservare l’incarico o a percepire il compenso.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
richiamato per indicare l’esaurimento dei poteri sostanziali e processuali del mandatario/procuratore al venir meno del mandato.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la declaratoria di inammissibilità dell’appello era assorbente rispetto ai motivi non esaminati.
art. 300 c.p.c.
l’evento morte della parte produce effetti interruttivi solo se dichiarato o notificato dal difensore della parte interessata; l’irregolare interruzione non può essere fatta valere da chi non è pregiudicato dall’evento.
art. 305 c.p.c.
richiamato in relazione alla conseguenza estintiva derivante dalla mancata riassunzione dopo l’interruzione.
art. 1722, n. 4, c.c.
la morte del mandante determina, in via generale, l’estinzione del mandato.
art. 1723, secondo comma, c.c.
il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzo non è revocabile/si sottrae agli effetti estintivi ordinari solo se vi sia un autonomo interesse giuridico del mandatario collegato a un rapporto sottostante.
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all’interpretazione della procura/mandato, ma non è stata accolta una specifica lettura contraria alla Corte di merito.
Massime di principio
- Il mandato qualificato come "in rem propriam" non è tale per mera autoqualificazione delle parti: occorre la prova di un autonomo interesse giuridico del mandatario, distinto dal semplice interesse all’esecuzione dell’incarico o al compenso, e collegato a un rapporto sottostante.
- La morte del mandante estingue di regola il mandato e la connessa procura; tuttavia, sul piano processuale, l’evento interruttivo rileva nei limiti e con le modalità previste dall’art. 300 c.p.c., cioè solo se dichiarato o notificato dal difensore della parte colpita dall’evento.
- Le norme sull’interruzione del processo sono poste a tutela esclusiva della parte che subisce l’evento interruttivo: l’eventuale irregolare interruzione o prosecuzione non può essere fatta valere come motivo di nullità dalla controparte che non abbia subito alcun pregiudizio.
- Se il giudice di merito decide in via pregiudiziale sull’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione o rappresentanza, resta assorbito l’esame dei motivi di merito relativi al provvedimento impugnato.
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