Cassazione Penale, Sentenza n. 26175/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/12/2023 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Marcello Amato per i furti pluriaggravati contestati ai capi 4 e 7 (furto di un furgone e di attrezzature il 24/09/2022 e furto di un escavatore la notte tra il 4 e il 5/10/2022). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria, lamentando che l'attribuzione dell'utenza telefonica intestata alla moglie a lui fosse speciosa (potrebbe essere stata usata da altri) e che non fosse stata individuata la specifica partecipazione e il contributo personale al fatto; 2) illegittimità e mancata motivazione delle esigenze cautelari (assenza di elementi concreti di rischio di recidiva dopo oltre due anni, fatti occasionali e mancata adeguata scelta della misura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di un quadro probatorio complessivo: immagini di videosorveglianza che mostrano l'uscita dei mezzi e la via di fuga, coincidenza temporale e territoriale delle celle agganciate, contatti reciproci fra utenze individuate, e l'identificazione di una utenza in uso al prevenuto (sebbene intestata alla moglie) anche per la prassi abituale di risposta da parte di un uomo di nome Marcello. La Corte ha confermato inoltre la valutazione delle esigenze cautelari: modalità operative sofisticate, ripetute condotte illecite, precedenti condanne e assenza di attività lecita giustificano la prognosi di pericolosità e la misura custodiale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
modificato dalla legge n. 47 del 2015
La norma disciplina le esigenze cautelari; la Corte ricorda che, pur non potendo desumere il pericolo di fuga o di recidiva solo dalla gravità del reato, è legittimo valutare le modalità concrete della condotta e le circostanze fattuali per una prognosi di probabile recidiva
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021 n. 132 conv. L. 23/11/2021 n. 178 (norma transitoria sui dati del traffico telefonico e telematico)
art. 1, comma 1-bis d.l. 30/09/2021 n.132 conv. L. 23/11/2021 n.178
I cosiddetti "altri elementi di prova" che devono corroborare i dati esteriori del traffico telefonico non sono predeterminati nella specie e possono essere di qualsiasi natura; pertanto tabulati, geolocalizzazioni, contatti reciproci e immagini video possono legittimamente concorrere a formare un quadro indiziario
Legge n. 47/2015 (riferita alle modifiche dell'art. 274)
legge 7 aprile 2015, n. 47
La riforma ha stretto i criteri per le misure cautelari ma non esclude la considerazione delle modalità operative e delle circostanze concrete del fatto nella valutazione della pericolosità
Massime di principio
- In presenza di immagini di videosorveglianza che confermano tempi, luoghi e modalità di fuga, l'accostamento con dati di traffico telefonico e contatti reciproci tra utenze può costituire un compendio indiziario valido per la misura cautelare.
- Un'utenza intestata a un terzo (es. coniuge) può essere attribuita all'imputato se emergono elementi probatori ulteriori (uso abituale, risposte con nome corrispondente, contatti con corresponsabili) che rendono inattendibile l'ipotesi alternativa dell'uso da parte di altri.
- La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione del riesame: verifica la logicità e la correttezza giuridica delle ragioni addotte ma non effettua una nuova valutazione completa delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- La mera distanza temporale dagli eventi non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari; la prognosi di pericolosità può fondarsi su elementi concreti relativi al modus operandi, a precedenti specifici e all'assenza di attività lecite.
- Per contestare con efficacia una misura cautelare in cassazione occorre dimostrare la manifesta illogicità o illegittimità della motivazione (errori di diritto o ragionamenti non coerenti), non semplicemente proporre alternative interpretative dei medesimi elementi probatori.
- Quando si impugnano attribuzioni fondate su dati tecnici (tabulati, celle, geolocalizzazioni), la difesa deve fornire elementi concreti e specifici che rendano plausibile l'ipotesi alternativa (es. spiegarne l'uso da parte di terzi, fornire alibi verificabili, contestare la qualità o la tempistica degli accertamenti).
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