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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25770/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente pubblico economico. La dante causa del ricorrente, già dipendente con mansioni di autista soccorritore e poi autista di prossimità, aveva chiesto l’ammissione al passivo in via privilegiata per differenze retributive, sostenendo due profili: da un lato, che l’inquadramento formalmente attribuito in area A, posizione A2, fosse errato e che fin dall’origine dovesse essere collocata in area B, posizione B1; dall’altro, che in concreto avesse svolto mansioni superiori proprie dell’area B e quindi dovessero esserle riconosciute le relative differenze retributive. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione richiamando Cass. n. 20915/2019, ritenendo che la contrattazione integrativa del 2009 non avesse trasferito automaticamente gli autisti soccorritori dall’area A all’area B e che non fosse stata provata una maggiore professionalità e responsabilità tali da integrare mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione/falsa applicazione di norme contrattuali collettive e dell’art. 36 Cost., sostenendo che, alla luce della contrattazione vigente, avrebbe dovuto essere inquadrata nell’area B sin dall’inizio, e comunque che il giudice di merito aveva errato nel valutare la domanda come mera pretesa di superiore inquadramento, senza esaminare correttamente la domanda di differenze retributive per mansioni superiori; ha inoltre contestato l’individuazione della contrattazione applicabile e richiamato disposizioni regionali sul servizio di trasporto in emergenza per sostenere la natura sanitaria delle mansioni svolte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente distinto tra domanda di superiore inquadramento, preclusa nel pubblico impiego contrattualizzato se comporta passaggio di area, e domanda di differenze retributive per effettivo svolgimento di mansioni superiori; soprattutto non aveva svolto il necessario giudizio trifasico (accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili ratione temporis, raffronto tra fatto e qualifiche). Il ricorso è stato invece ritenuto inammissibile nella parte in cui prospettava la questione della prescrizione, perché il Tribunale non vi aveva deciso, avendola assorbita. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 209 l. fall.

    richiamato per l’applicazione, alla liquidazione coatta amministrativa, del termine di trenta giorni per l’impugnazione; la notifica del ricorso è stata ritenuta tempestiva e regolare.

  • art. 99 l. fall.

    indicato come termine di trenta giorni richiamato per la l.c.a.; utilizzato per verificare la tempestività della notificazione del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 7 CCNL Integrativo Croce Rossa Italiana 1998-2001

    richiamato insieme alle altre clausole contrattuali per sostenere l’erroneità dell’inquadramento e la corretta collocazione dell’autista soccorritore.

  • art. 8 CCNL Integrativo Croce Rossa Italiana 1998-2001

    richiamato per la disciplina delle declaratorie e dell’inquadramento nei diversi livelli/aree.

  • art. 6 CCNL quadriennio normativo 2006-2009

    richiamato tra le fonti collettive che, secondo il ricorrente, avrebbero imposto l’inquadramento in area B.

  • art. 12 Contratto Integrativo CCNL 2006-2009

    la Corte ribadisce che non opera una trasposizione automatica degli autisti soccorritori dall’area A all’area B, ma individua un nuovo profilo professionale collocato nell’area B per le assunzioni successive.

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e commisurata alle mansioni effettivamente svolte.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per distinguere tra pretesa di passaggio a superiore area, preclusa nel pubblico impiego contrattualizzato, e domanda di differenze retributive per mansioni superiori effettivamente svolte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per ribadire il rinvio ai precedenti di legittimità rilevanti come supporto argomentativo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato va distinta la domanda di superiore inquadramento da quella di differenze retributive per mansioni superiori: la prima può essere preclusa quando implica il passaggio a un’area superiore, mentre la seconda resta scrutinabile se il lavoratore allega e prova le mansioni concretamente svolte.
  • La verifica del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori richiede un giudizio trifasico: accertamento in fatto delle attività svolte con carattere di abitualità e prevalenza; individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili ratione temporis; raffronto tra mansioni svolte e contenuto delle qualifiche contrattuali.
  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato il giudice deve applicare d’ufficio la contrattazione collettiva nazionale conoscibile ex officio, anche se non specificamente prodotta o richiamata dalle parti, e deve confrontarla con i fatti allegati.
  • Ai fini dell’inquadramento per mansioni superiori non basta un generico richiamo a maggiore professionalità o responsabilità: occorre indicare e verificare in modo puntuale gli elementi differenziali delle mansioni e la loro concreta ricorrenza.
  • Se il giudice di merito assorbe una questione processuale o di merito e non vi pronuncia, la relativa censura in cassazione è inammissibile per difetto di interesse, dovendo la questione essere eventualmente riproposta al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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