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Sentenza

Sentenza n. 2331/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS-datato 11.12.2024, notificato alla ricorrente in data 18.12.2024, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, avente ad oggetto “Soldato VFI -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-. Decorrenza giuridica e amministrativa 24 settembre 2004 – 2° blocco E.I.” (all. 1), con il quale l’Amministrazione ha disposto il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato, per mancato superamento del corso basico di formazione, del Soldato VFI -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, co. 1, lett. b) e 957, co. 1, lett. e-bis) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, preordinato, contestuale, connesso e comunque consequenziale o successivo a quello impugnato, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di non veder avviato il procedimento relativo al proscioglimento in pendenza del termine per proporre istanza di riconoscimento da causa di servizio dell’infermità derivante dall’infortunio occorsole, nonché a vedersi correttamente computato il periodo di aspettativa per convalescenza fruito in attesa tanto del giudizio di idoneità al servizio - intervenuto peraltro a seguito di visita medica espletata successivamente al proscioglimento, come meglio si dirà nel prosieguo – quanto appunto dell’esito relativo all’instaurando procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente diritto della sig.ra -OMISSIS- a vedersi riammessa al primo corso utile di formazione di base per VFI dell’Esercito Italiano, anche non strettamente riferibile alla procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato;

Giustizia amministrativa202501398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato per mancato superamento del corso basico di formazione, fondato sul superamento del limite massimo di assenze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa l'ha prosciolta dalla ferma e collocata in congedo illimitato, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 956, comma 1, lettera b), 957, comma 1, lettera e-bis), e 1503 del d.lgs. n. 66/2010, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, l'erroneo computo del periodo di licenza straordinaria per convalescenza, l'erroneità dei presupposti, la disparità di trattamento e la violazione del diritto al lavoro e del principio di proporzionalità. La ricorrente ha riferito di avere subito, durante un'esercitazione militare, un infortunio con trauma distorsivo lombare, cui erano seguiti periodi di malattia e licenza straordinaria per convalescenza. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'adozione del proscioglimento mentre era ancora pendente il termine per presentare la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità. In via conseguenziale, ha chiesto la riammissione al primo corso utile di formazione; in subordine, l'annullamento del provvedimento in attesa della definizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, presentata il 17 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 957, comma 1, lettera e-bis), e 1503 del d.lgs. n. 66/2010, l'Amministrazione non potesse disporre il proscioglimento prima dell'espletamento della visita medico-legale di idoneità, fissata per il 19 dicembre 2024, prima del superamento del periodo massimo ordinario di licenza straordinaria per convalescenza e, comunque, durante la pendenza del termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. L'infortunio era avvenuto durante un'esercitazione militare per motivi di servizio e la domanda di riconoscimento era stata poi presentata tempestivamente. Il successivo verbale del 19 dicembre 2024 aveva accertato la non idoneità della militare a decorrere da quella data, ma tale accertamento era successivo al provvedimento di proscioglimento e non ne sanava l'illegittimità. L'annullamento è stato disposto facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione potrà adottare all'esito della definizione della domanda di dipendenza da causa di servizio. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 957, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 66/2010

    rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio

    Il proscioglimento per rinuncia o mancato superamento del corso basico non può essere disposto senza considerare l'eventuale infermità dipendente da causa di servizio.

  • art. 1503 d.lgs. n. 66/2010

    Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio

    Il periodo di temporanea inidoneità per infermità in attesa del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio non si computa nei limiti massimi; l'Amministrazione deve attendere gli accertamenti rilevanti e non può procedere al proscioglimento durante il termine per presentare la domanda.

  • art. 956, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato dal provvedimento impugnato quale base normativa del proscioglimento, ma non specificamente interpretato nella motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il proscioglimento dalla ferma per mancato superamento del corso basico di formazione, previsto dall'art. 957, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 66/2010, non può essere disposto quando la mancata frequenza o il superamento del corso siano collegati a un'infermità potenzialmente dipendente da causa di servizio, senza previamente considerare tale possibile esimente.
  • Ai sensi dell'art. 1503 del d.lgs. n. 66/2010, i periodi di temporanea inidoneità per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio o per le quali sia ancora pendente il giudizio sulla dipendenza non sono computabili nei limiti massimi di temporanea inidoneità; pertanto, il proscioglimento non può essere adottato prima della definizione degli accertamenti rilevanti e, comunque, durante il termine previsto per presentare la domanda di riconoscimento.
  • Quando la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio viene presentata tempestivamente dopo l'adozione del proscioglimento, tale circostanza conferma che il provvedimento è stato adottato prematuramente se, al momento della sua emanazione, era ancora pendente il termine per proporre la domanda e l'infermità derivava da un infortunio occorso durante un'attività di servizio.
  • Un successivo giudizio medico-legale di non idoneità non sana il proscioglimento già adottato prima dell'accertamento sanitario e in violazione delle garanzie temporali connesse alla possibile dipendenza da causa di servizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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