Cassazione Civile, Ordinanza n. 08313/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia irrogata per violazione dell'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada, in relazione alla sosta di un'autovettura in area a pagamento senza esposizione del ticket. L'opponente sosteneva che il parcometro non fosse abilitato al pagamento con carta di credito, come richiesto dalla normativa richiamata (comma 901 dell'art. 1 della L. 208/2015 e art. 15, comma 4, D.L. 179/2012). Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione osservando che i parcometri installati nel territorio comunale erano abilitati ai pagamenti con carta di credito e che, comunque, l'onere di provare l'eventuale mancata abilitazione o il malfunzionamento gravava sull'opponente. Nel ricorso per cassazione si deducevano due censure: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3, 22 e 23 L. 689/1981, per asserita erronea ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa; e violazione dell'art. 2700 c.c. e ancora dell'art. 2697 c.c., per avere il Tribunale valorizzato le motivazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione nonostante la mancata produzione del verbale di contestazione e degli atti di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato, richiamando la propria giurisprudenza, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la P.A. deve provare i fatti costitutivi della pretesa nei limiti delle contestazioni dell'opponente, mentre a quest'ultimo spetta provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Ha però chiarito che, una volta dimostrata la condotta vietata, l'elemento soggettivo si presume e incombe sul trasgressore la prova di avere agito senza colpa, avendo fatto tutto il possibile per osservare la legge. Nel caso concreto, accertata la sosta senza ticket in area destinata a parcometro, la prova eventualmente dovuta dal ricorrente non poteva limitarsi a dedurre il mancato funzionamento del pagamento con carta di credito, ma avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento. La Corte ha quindi corretto in parte la motivazione del Tribunale, ma ha confermato il rigetto dell'opposizione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva sostanziale del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 157, commi 6 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione sanzionatoria richiamata per la contestazione della sosta in area a pagamento senza esposizione del ticket.
art. 1, comma 901, L. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamato come norma che, dal 1 luglio 2016, estende l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche ai soggetti che prestano servizi, inclusa la pubblica amministrazione.
art. 15, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
È richiamato per l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito, esteso ai soggetti indicati dalla normativa successiva.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il criterio di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione e, quanto all'illecito amministrativo, afferma che la prova della condotta vietata fa presumere l'elemento soggettivo, mentre la prova dell'assenza di colpa grava sull'agente.
art. 2700 c.c.
La censura sulla fede privilegiata dell'atto pubblico è stata respinta nei fatti, poiché la Corte ha comunque ritenuto sufficiente la dimostrazione della condotta vietata e ha spostato l'attenzione sulla prova liberatoria dell'opponente.
artt. 3, 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa e dei relativi oneri probatori.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto in parte qua la motivazione della sentenza impugnata, confermandone però il dispositivo di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la pubblica amministrazione deve provare i fatti costitutivi della violazione nei limiti delle contestazioni dell'opponente, mentre l'opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
- In materia di illeciti amministrativi, la prova della condotta materialmente vietata consente di presumere l'elemento soggettivo; per liberarsi dalla responsabilità, l'agente deve dimostrare di avere agito senza colpa e di avere adottato tutte le cautele esigibili.
- Quando la sosta in area a pagamento è contestata per mancato utilizzo del ticket, la contestazione sull'abilitazione di un singolo mezzo di pagamento non basta, se non si dimostra che era impossibile qualsiasi forma di pagamento prevista dal sistema.
- La mancanza di produzione integrale degli atti di accertamento non comporta automaticamente l'accoglimento dell'opposizione se la violazione risulta comunque accertata e il trasgressore non offre la prova liberatoria richiesta.
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