Cassazione Penale, Sentenza n. 15128/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per invasione e occupazione arbitraria di un appartamento di edilizia popolare. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità perché la Corte avrebbe valutato, ai fini dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p., fatti sopravvenuti rispetto al momento dell'invasione; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte ha escluso la causa di non punibilità o la speciale tenuità basandosi su eventi posteriori (notifica del ricorso presso l'abitazione occupata) e che il novum favorevole all'imputato avrebbe potuto rilevare; inoltre censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi di diritto: l'esimente dell'art. 54 c.p. non può ritenersi sussistente sulla sola base di esigenze abitative non correlate a un pericolo grave per la persona, e la valutazione ha tenuto conto del perdurare e della durata dell'occupazione (che rendeva il pericolo non più attuale). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto coerente la valutazione della persistenza e dell'abitualità della condotta, ostative alla qualificazione di speciale tenuità e al riconoscimento delle attenuanti generiche; non era illegittimo che sia stata considerata la mancata attivazione di rimedi per risolvere il problema abitativo. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen.
L'esimente dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona; le esigenze abitative di per sé non garantiscono l'automatica sussistenza della causa di giustificazione se non vi sono specifiche allegazioni sulla gravità o la correlazione con condizioni di salute o bisogni primari. La valutazione principale è riferita al momento della condotta ma il perdurare dell'occupazione può incidere sulla percezione del pericolo come non più attuale.
art. 131-bis cod. pen.
La qualificazione del fatto come di speciale tenuità può essere esclusa quando emerga abitualità o perdurare della condotta illecita; fatti successivi possono avere rilievo, ma la persistente condotta illecita ostacola l'applicazione della causa di non punibilità e delle attenuanti riconducibili alla particolare tenuità.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; qui applicato per la valutata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per la difesa dello stato di necessità in casi di occupazione abitativa è necessario allegare e provare un pericolo attuale e grave per la persona (es. condizioni di salute o compromissione grave dei bisogni primari); il mero bisogno abitativo non è sufficiente.
- La valutazione della sussistenza dell'esimente si riferisce al momento della condotta, ma la persistenza e la durata dell'occupazione possono rendere irrilevante o non più attuale il presunto pericolo invocato.
- Ai fini dell'art. 131-bis (speciale tenuità) e delle attenuanti generiche, la condotta abituale o la mancata ricerca di rimedi alternativi per il problema (es. istanze amministrative o soluzioni meno lesive) pesano negativamente e possono escludere l'applicabilità delle misure attenuanti.
- Eventuali fatti sopravvenuti favorevoli all'imputato possono essere rilevanti, ma la giurisprudenza ammette anche la considerazione di eventi successivi se comprovano la persistenza o l'aggravamento della situazione illecita; il novum non garantisce automaticamente un esito favorevole.
- In Cassazione i ricorsi reiterativi o privi di nuovi elementi di rilievo sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi importante introdurre motivi nuovi e non manifestamente infondati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15098/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15099/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15100/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15101/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15102/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15103/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →