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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15128/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per invasione e occupazione arbitraria di un appartamento di edilizia popolare. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità perché la Corte avrebbe valutato, ai fini dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p., fatti sopravvenuti rispetto al momento dell'invasione; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte ha escluso la causa di non punibilità o la speciale tenuità basandosi su eventi posteriori (notifica del ricorso presso l'abitazione occupata) e che il novum favorevole all'imputato avrebbe potuto rilevare; inoltre censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi di diritto: l'esimente dell'art. 54 c.p. non può ritenersi sussistente sulla sola base di esigenze abitative non correlate a un pericolo grave per la persona, e la valutazione ha tenuto conto del perdurare e della durata dell'occupazione (che rendeva il pericolo non più attuale). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto coerente la valutazione della persistenza e dell'abitualità della condotta, ostative alla qualificazione di speciale tenuità e al riconoscimento delle attenuanti generiche; non era illegittimo che sia stata considerata la mancata attivazione di rimedi per risolvere il problema abitativo. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    L'esimente dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona; le esigenze abitative di per sé non garantiscono l'automatica sussistenza della causa di giustificazione se non vi sono specifiche allegazioni sulla gravità o la correlazione con condizioni di salute o bisogni primari. La valutazione principale è riferita al momento della condotta ma il perdurare dell'occupazione può incidere sulla percezione del pericolo come non più attuale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La qualificazione del fatto come di speciale tenuità può essere esclusa quando emerga abitualità o perdurare della condotta illecita; fatti successivi possono avere rilievo, ma la persistente condotta illecita ostacola l'applicazione della causa di non punibilità e delle attenuanti riconducibili alla particolare tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; qui applicato per la valutata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per la difesa dello stato di necessità in casi di occupazione abitativa è necessario allegare e provare un pericolo attuale e grave per la persona (es. condizioni di salute o compromissione grave dei bisogni primari); il mero bisogno abitativo non è sufficiente.
  • La valutazione della sussistenza dell'esimente si riferisce al momento della condotta, ma la persistenza e la durata dell'occupazione possono rendere irrilevante o non più attuale il presunto pericolo invocato.
  • Ai fini dell'art. 131-bis (speciale tenuità) e delle attenuanti generiche, la condotta abituale o la mancata ricerca di rimedi alternativi per il problema (es. istanze amministrative o soluzioni meno lesive) pesano negativamente e possono escludere l'applicabilità delle misure attenuanti.
  • Eventuali fatti sopravvenuti favorevoli all'imputato possono essere rilevanti, ma la giurisprudenza ammette anche la considerazione di eventi successivi se comprovano la persistenza o l'aggravamento della situazione illecita; il novum non garantisce automaticamente un esito favorevole.
  • In Cassazione i ricorsi reiterativi o privi di nuovi elementi di rilievo sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi importante introdurre motivi nuovi e non manifestamente infondati.

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