Cassazione Penale, Sentenza n. 14444/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, con unico motivo, denunciava un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, cioè contestava la valutazione motivazionale su un elemento circostanziale rilevante ai fini della determinazione della pena.
La decisione
Il Tribunale di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; nel caso di specie il ricorrente ha dedotto solo un vizio motivazionale su un elemento circostanziale oggetto dell'accordo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., comma 2 n. 2-bis
Norma sostanziale relativa a uno dei reati contestati e oggetto dell'accordo di patteggiamento; la decisione non entra nel merito dell'accertamento del reato perché si limita a valutare l'ammissibilità del ricorso in cassazione.
art. 497-ter cod. pen.
Ulteriore norma sostanziale relativa al capo di imputazione oggetto del patteggiamento; anch'essa viene considerata come elemento dell'accordo non suscettibile di impugnazione per vizio motivazionale in cassazione.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017
Limita i motivi di ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento alle contestazioni riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica e l'illegalità della pena; esclude quindi i vizi meramente motivazionali relativi a circostanze oggetto dell'accordo.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede che, se il ricorso è inammissibile per le cause stabilite dall'art. 448 comma 2-bis, l'inammissibilità sia dichiarata senza formalità di procedimento; ciò comporta la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento ha limiti oggettivi di impugnabilità in Cassazione: sono ammessi solo i motivi espressamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis; i vizi di motivazione su elementi circostanziali concordati non sono sindacabili.
- Se si intende impugnare una sentenza di patteggiamento, l'attenzione difensiva deve concentrarsi su questioni formali o giuridiche ammesse (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena), non su contestazioni motivazionali ordinarie.
- La proposizione di motivi inammissibili espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e all'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, e l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità procedurali.
- Quando la contestazione riguarda la qualificazione o la legittimità della pena o circostanze che incidono sulla volontà (es. vizi del consenso), tali censure vanno ben circostanziate e documentate per rientrare nelle cause ammesse di ricorso.
- In pratica, per evitare l'inammissibilità, il difensore deve verificare preliminarmente se il motivo proposto si inquadra nelle categorie di cui all'art. 448, comma 2-bis, prima di formulare il ricorso in Cassazione.
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