Sentenza n. 11611/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Trib. Lav. Roma n. 6874/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6874/2020, relativa alla restituzione di somme trattenute sulla retribuzione e al pagamento degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza definitiva del Tribunale del lavoro di Roma, che aveva accertato il suo diritto a percepire integralmente la retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla soppressa indennità integrativa speciale, e aveva condannato il Ministero alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali sui singoli importi. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, l'Amministrazione ha corrisposto somme inferiori a quelle dovute, operando trattenute previdenziali a carico della lavoratrice per complessivi euro 3.928,96, e non ha pagato gli interessi legali sugli arretrati corrisposti. Il Ministero si è costituito depositando documenti e relazione, senza fornire elementi idonei a dimostrare la piena esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto non conforme al giudicato l'operato dell'Amministrazione, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, per le somme corrisposte a titolo di indennità integrativa e relative ad arretrati, il datore di lavoro pubblico non può effettuare trattenute a titolo di contributi previdenziali. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.
D.M. 55/2014
Utilizzato dal giudice come parametro per la liquidazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la corresponsione solo parziale delle somme dovute in esecuzione del giudicato integra mancata o inesatta esecuzione del titolo e legittima l'ordine giudiziale di completare l'adempimento entro un termine assegnato.
- Quando il giudicato dispone la corresponsione di arretrati retributivi relativi all'indennità integrativa, il datore di lavoro pubblico non può operare trattenute previdenziali a carico del lavoratore sugli importi dovuti, se ciò contrasta con l'integrale esecuzione del titolo.
- La mancata corresponsione degli interessi legali espressamente dovuti sugli arretrati costituisce inesatta esecuzione del giudicato e impone all'Amministrazione il pagamento anche di tali accessori.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
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