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Sentenza

Sentenza n. 2666/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2399/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 13 dicembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, non aveva dato concreta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, del 12 dicembre 2024. Il titolo aveva accertato il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e condannato il Ministero ad attribuire € 1.500,00 per ciascuno degli anni indicati, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese. In memoria ha precisato che, nelle more, nulla era stato corrisposto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto rituale l’azione, essendo stato notificato il titolo, essendo passata in giudicato la sentenza ed essendo decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto mediante la sentenza passata in giudicato; spettava quindi all’Amministrazione dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma tale prova non è stata fornita. Il Ministero deve eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo comprende le spese e i diritti successivi al titolo, limitatamente alle attività necessarie per il passaggio in giudicato e alla registrazione; non comprende eventuali spese di precetto, derivanti dalla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Per l’inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, il quale, su istanza della parte, dovrà provvedere al pagamento entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Al commissario, dirigente dello stesso Ministero, non spetta un compenso autonomo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., ciò che nel caso non è avvenuto.

    La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza; una volta prodotto tale titolo, l’Amministrazione deve provare gli eventuali fatti che ne impediscano l’esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..

    Nel giudizio di ottemperanza, provato dal ricorrente il titolo giudiziale e il diritto riconosciuto, grava sull’Amministrazione che eccepisca fatti estintivi, modificativi o impeditivi l’onere di dimostrarli.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

    Per l’azione di ottemperanza relativa a un titolo esecutivo di condanna dell’Amministrazione al pagamento, il ricorso è ritualmente proposto una volta notificato il titolo, formatosi il giudicato e decorso il termine previsto dalla disposizione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola che esclude un compenso autonomo per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme; l’attività del dirigente nominato all’interno dell’Amministrazione rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La disposizione consente, secondo il richiamo del TAR, di applicare analogicamente alle altre condanne pecuniarie la regola sull’assenza di compenso autonomo per il commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, una volta provati il titolo e il diritto riconosciuto, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione.
  • L’obbligo di ottemperanza a una condanna pecuniaria comprende le spese e i diritti successivi al titolo relativi alle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la sua registrazione, ma non le eventuali spese di precetto sostenute per scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento a una condanna pecuniaria, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’Amministrazione e un successivo termine per l’intervento sostitutivo su istanza dell’interessato.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso autonomo quando l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa regola è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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