Sentenza n. 541/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a - della comunicazione caricata sulla pagina web riservata della candidata, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e la non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024 ovvero del provvedimento di non ammissione; b - del verbale del 29.01.2025 della II Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS- nella parte relativa all'elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. -OMISSIS-; c - ove e per quanto occorra, del verbale -OMISSIS- del 05.12.2024, redatto dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia esame avvocato - sessio-OMISSIS-024; d - ove e per quanto occorra, dei verbali della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS- del 18.12.2024 e -OMISSIS- del 16.01.2025, richiamati nell'ambito del verbale sub b), non conosciuti; e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di rivalutare le prove scritte della ricorrente e, per l'effetto, ammetterla alle prove orali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, fondata sul punteggio di 13/30 attribuito alla prova scritta, e relativi verbali di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del 9 aprile 2025 con cui le è stata comunicata la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024, nonché il verbale del 29 gennaio 2025 della sottocommissione esaminatrice e gli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto cinque motivi. Primo: violazione dell'art. 24 del r.d. 37/1934, poiché il punteggio annotato sull'elaborato non sarebbe stato sottoscritto dal segretario. Secondo: violazione dell'art. 22, comma 4, del r.d. 37/1934, per mancato rimescolamento delle buste prima della numerazione, con lesione dell'anonimato. Terzo: eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta, assumendo che un altro elaborato, palesemente povero e composto in larga parte dalla trascrizione della traccia, fosse stato irragionevolmente valutato con il voto sufficiente di 18/30. Quarto: difetto di motivazione e erroneità della valutazione, sostenendo che la mera attribuzione del voto numerico di 13/30 non fosse più sufficiente, alla luce della riduzione del numero delle prove scritte, dei commissari e dei candidati, e dell'assenza di correzioni o annotazioni sull'elaborato. Quinto: eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione e illogicità, sostenendo, anche sulla base del parere di un autorevole studioso, la correttezza formale e sostanziale dell'elaborato e la necessità di una valutazione almeno sufficiente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il verbale di correzione, sottoscritto dal presidente e dal segretario, attestava l'attribuzione collegiale dei punteggi individuali, pari complessivamente a 13/30; la mancata sottoscrizione del punteggio direttamente annotato sull'elaborato costituisce una mera irregolarità non invalidante. Il secondo motivo è stato respinto perché dal verbale dell'11 dicembre 2024 risultava che le buste erano state rimescolate dopo il distacco delle appendici numeriche e prima della numerazione, a garanzia dell'anonimato. Il terzo motivo è stato respinto. Il TAR ha riconosciuto che l'elaborato di altro candidato, valutato con 18/30, appariva oggettivamente povero di contenuti e non meritevole della sufficienza; tuttavia la ricorrente non aveva impugnato l'ammissione di tale candidato instaurando il contraddittorio nei confronti di un controinteressato. In ogni caso, l'eventuale sopravvalutazione dell'altrui elaborato non rende illegittima la valutazione sfavorevole dell'elaborato della ricorrente, che deve essere autonomamente scrutinata e non risultava affetta da vizi macroscopici. Il quarto motivo è stato respinto: il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione degli elaborati dell'esame forense, poiché esprime sinteticamente il livello di preparazione riscontrato e non impone alla commissione di indicare lacune o errori. La disciplina transitoria dell'art. 49 della l. 247/2012 mantiene applicabile, per il periodo previsto, il regime previgente e differisce l'obbligo di annotazione delle osservazioni positive e negative introdotto dall'art. 46, comma 5, della medesima legge; le modifiche concernenti il numero delle prove, dei candidati e dei commissari non determinano una deroga a tale disciplina. Il quinto motivo è stato respinto perché le valutazioni della commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità riscontrabile ictu oculi ed ex parte acti. Il parere pro veritate prodotto dalla ricorrente non può sostituire la valutazione dell'organo pubblico competente e non dimostrava una macroscopica irragionevolezza. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 22, comma 4, r.d. 37/1934
Impone il rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati prima dell'apposizione del numero progressivo, a garanzia dell'anonimato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto provato dal verbale il rispetto della prescrizione.
art. 24 r.d. 37/1934
Prevede l'annotazione del voto in calce all'elaborato con sottoscrizione del presidente e del segretario; la mancata sottoscrizione del voto direttamente sull'elaborato, a fronte di un verbale sottoscritto da entrambi, è stata qualificata come mera irregolarità non invalidante.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
Introduce per il futuro criteri di motivazione rafforzata mediante annotazione delle osservazioni positive e negative sugli elaborati; tali criteri non risultano applicabili alla sessione esaminata per effetto del regime transitorio.
art. 49 l. 247/2012
La disciplina transitoria mantiene, per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge, le modalità previgenti delle prove dell'esame forense; nel periodo transitorio il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione.
Massime di principio
- Nel giudizio sugli elaborati dell'esame di abilitazione forense, il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione durante il periodo transitorio previsto dalla legge professionale, senza necessità di annotare sull'elaborato le singole lacune o gli errori, salvo l'applicabilità della disciplina futura sulla motivazione rafforzata.
- La valutazione della commissione esaminatrice dell'esame forense costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità ed erroneità percepibile ictu oculi ed ex actis; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- L'eventuale sopravvalutazione dell'elaborato di un altro candidato, anche quando sia manifestamente irragionevole, non determina di per sé l'illegittimità della valutazione negativa dell'elaborato del ricorrente, poiché nell'esame di abilitazione forense i candidati non concorrono per la copertura di posti disponibili e ciascun giudizio deve essere autonomamente scrutinato.
- La mancata sottoscrizione del punteggio direttamente annotato sull'elaborato non invalida la valutazione quando il verbale di correzione, sottoscritto dal presidente e dal segretario, attesta l'attribuzione collegiale dei punteggi e il voto complessivo.
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