Cassazione Civile, Ordinanza n. 29068/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di TARSU per gli anni 2007 e 2008. Il contribuente aveva chiesto la restituzione della sola maggiore quota del 75% applicata con delibera comunale per l’anno 2006 e poi reiterata negli anni successivi; il primo giudice aveva accolto la domanda. In appello, la CTR aveva confermato il rimborso ritenendo che l’illegittimità dell’aumento per il 2006, già dichiarata dal giudice amministrativo, si estendesse alle annualità successive e che il giudice tributario dovesse disapplicare anche le delibere successive, prive di autonoma motivazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo l’inammissibilità dell’originaria impugnazione perché il ruolo, non impugnato, sarebbe divenuto definitivo e il diniego di rimborso sarebbe atto meramente confermativo; 2) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 69, comma 2, d.lgs. 507/1993 e art. 3, comma 2, L. 241/1990, per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittime le delibere tariffarie degli anni oggetto di causa, che secondo il Comune sarebbero sufficientemente motivate e comunque atti generali/normativi non bisognosi di motivazione; 3) violazione dell’art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993, per avere la CTR negato l’autonomia di ciascuna annualità TARSU, nonostante le delibere 2007 e 2008 costituissero nuove determinazioni, autonome rispetto a quella del 2006, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa richiamata; 4) violazione delle norme statutarie e regionali sulla competenza della Giunta comunale a determinare le tariffe, sostenendo che il potere di fissazione tariffaria spettasse comunque alla Giunta nei limiti stabiliti dal Consiglio comunale.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo ammissibile l’impugnazione del diniego espresso di rimborso nonostante la mancata impugnazione del ruolo, poiché al momento della notifica e del pagamento non era ancora intervenuto l’annullamento della delibera del 2006 e, diversamente opinando, si finirebbe per negare in radice ogni azione di rimborso preceduta da un atto impositivo non impugnato. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. In particolare ha affermato che le deliberazioni tariffarie TARSU non richiedono una motivazione specifica e puntuale, trattandosi di atti normativi o generali; che ogni annualità ha autonomia, sicché l’annullamento della delibera di un anno precedente non produce effetto caducante automatico sulle delibere successive meramente ripetitive e non impugnate; e che, alla luce dello statuto comunale e della normativa regionale richiamata, la Giunta comunale aveva competenza a determinare le tariffe annuali nei limiti fissati dal Consiglio comunale, sicché non era corretto fondare l’accoglimento del rimborso sulla pretesa incompetenza dell’organo. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
Il diniego espresso di rimborso è autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione del ruolo non rende inammissibile la domanda di rimborso in presenza dei presupposti di legge.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per dedurre l’inammissibilità, ma il motivo è stato respinto.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Richiamato per censurare la motivazione della CTR sulle delibere tariffarie.
art. 69, comma 2, d.lgs. 507/1993
Richiamato in tema di disciplina delle tariffe TARSU e loro approvazione.
art. 3, comma 2, L. 241/1990
Non è richiesta una motivazione specifica per atti normativi o generali come le deliberazioni tariffarie.
art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993
Ogni obbligazione tributaria TARSU ha autonomia per ciascun anno solare; l’annullamento di una delibera precedente non caduca automaticamente quelle successive.
art. 49 Statuto del Comune di Palermo
Attribuisce alla Giunta comunale il potere di determinare le tariffe annuali entro i limiti previsti.
art. 4 L. 142/1990
Richiamato insieme alle norme regionali per fondare la competenza tariffaria della Giunta.
art. 1, lett. a), L.R. Sicilia n. 48/1991
Norma di recepimento rilevante ai fini della competenza dell’organo comunale.
art. 13, comma 1, L.R. Sicilia n. 7/1992
Richiamato a sostegno della competenza della Giunta in materia tariffaria.
art. 32, comma 2, lett. g), L. 142/1990
Riferimento alla disciplina generale delle tariffe, applicabile per il tramite della normativa regionale.
art. 65, comma 2, d.lgs. 507/1993
I criteri economici di determinazione delle tariffe sono fissati entro i limiti individuati dal Consiglio comunale.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Base per la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- In materia di rimborso dei tributi locali, la mancata impugnazione del ruolo non preclude l’azione contro il successivo diniego espresso di rimborso, quando quest’ultimo costituisca l’atto lesivo autonomamente impugnabile nei termini di legge.
- Le deliberazioni tariffarie di carattere generale o normativo non richiedono una motivazione analitica e puntuale sul dettaglio della tariffa, essendo sufficiente la cornice regolamentare e legale di riferimento.
- In tema di TARSU, ciascuna annualità costituisce un’autonoma obbligazione e le delibere tariffarie successive, se non impugnate, non sono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della delibera relativa a un anno precedente, anche se ripetitive del medesimo contenuto.
- La disapplicazione incidentale da parte del giudice tributario non può essere usata per estendere a esercizi successivi l’effetto caducante di un’annullamento riferito a una sola annualità, in mancanza di un autonomo vizio delle delibere successive.
- La competenza a determinare le tariffe può spettare alla Giunta comunale nei limiti fissati dal Consiglio, quando lo statuto e la normativa regionale attribuiscono all’organo esecutivo il potere di fissare le aliquote annuali sulla base dei criteri economici generali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28965/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28985/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28988/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28990/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →