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Ordinanza

Ordinanza n. 3243/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 07.06.2024 con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 09.12.2023 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.4.2025: - del provvedimento nr. prot. -OMISSIS- del 31.1.2025 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato e confermato il proprio rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202402500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma del rigetto adottato all'esito del riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 7 giugno 2024, relativo all'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata il 9 dicembre 2023, proponendo successivamente motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento del 31 gennaio 2025, con cui la Questura ha confermato il rigetto dell'istanza per permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due questioni preliminari: la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il provvedimento originario sarebbe stato sostituito dal successivo atto adottato all'esito del riesame; e la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti, qualificabili come motivi aggiunti impropri rivolti contro un nuovo provvedimento, per difetto di una procura alle liti valida e specifica. I motivi aggiunti sono stati infatti proposti sulla base della procura rilasciata per il ricorso introduttivo, che non indicava né l'oggetto del ricorso né l'autorità adita.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sull'impugnazione del diniego né sulle questioni preliminari. Ha ritenuto necessario instaurare il pieno contraddittorio sulla possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e sulla possibile inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di procura speciale distinta. Ha assegnato alle parti sette giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riservando ogni decisione successiva e senza fissare una nuova udienza pubblica. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione, deve sottoporla al pieno contraddittorio delle parti prima di decidere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è sostituito da un nuovo atto adottato dall'amministrazione all'esito di un riesame e il nuovo atto è impugnato con motivi aggiunti, il ricorso originario può divenire improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • I motivi aggiunti diretti contro un nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame, qualificabili come motivi aggiunti impropri, richiedono una distinta procura speciale quando il ricorso introduttivo diviene improcedibile e non esiste più un valido rapporto processuale sul quale innestare l'impugnazione ulteriore.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso introduttivo o l'inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di procura, il giudice deve sottoporre la questione al pieno contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

Testo integrale

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