CCNL Scuola pubblica non statale (Ugl - Filins)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 set 2023 al 31 ago 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL si applica al personale del comparto istruzione non statale, su tutto il territorio nazionale, comprendendo istituzioni educative, formative e scolastiche organizzate da enti o privati, tra cui asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, scuole e corsi di formazione professionale, scuole di lingue, corsi post-secondari, accademie, università private italiane e straniere, SSML e attività collegate quali convitti, studentati e colonie. Disciplina sia il lavoro subordinato sia, per i docenti, specifiche forme di collaborazione coordinata e continuativa, oltre a una sezione dedicata a università e accademie private.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale del comparto istruzione non statale. Riguarda, in particolare, scuole e istituzioni formative non statali, incluse:
- asili nido, micro-nidi e ludoteche;
- scuole dell'infanzia;
- scuole primarie;
- scuole secondarie di I e II grado;
- scuole e corsi di formazione professionale;
- scuole e corsi di lingue;
- corsi di cultura varia;
- corsi di preparazione ad esami scolastici e universitari;
- scuole e corsi post-secondari;
- scuole e accademie di arte, danza, musica;
- scuole per interpreti e traduttori;
- scuole di italiano per stranieri;
- accademie di belle arti;
- università private italiane e/o straniere;
- SSML;
- attività collegate come convitti, studentati e colonie.
Il CCNL regola:
- il lavoro subordinato;
- il lavoro parasubordinato per i docenti;
- una specifica sezione per università, accademie e SSML.
Validità
- Decorrenza: 01/09/2023
- Scadenza: 31/08/2026
Il contratto resta in vigore fino a sostituzione, anche in caso di disdetta.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- FILINS - Federazione Italiana Licei ed Istituti Scolastici Non Statali
Parte sindacale
- UGL Scuola
- UGL
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili e scatti di anzianità
La sintesi retributiva riporta i minimi mensili conglobati in vigore dal 01/09/2023 e il valore dello scatto per anzianità maturato ogni 36 mesi di servizio.
| Livello | Minimo mensile (€) | Scatto ogni 36 mesi (€) |
|---|---|---|
| Qs | 2.000,00 | 38,00 |
| Q | 1.900,00 | 40,00 |
| 7 | 1.650,00 | 21,00 |
| 4b | 1.384,00 | 22,00 |
| 5 | 1.248,00 | 24,00 |
| 6 | 1.248,00 | 20,80 |
| 3 | 1.200,00 | 27,68 |
| 2 | 1.100,00 | 24,96 |
| 1 | 1.050,00 | 24,96 |
| 4a | 1.040,00 | 33,00 |
Nel testo contrattuale gli scatti sono definiti come aumento del 2% dello stipendio base ogni 36 mesi. Gli importi sopra riportati rappresentano la valorizzazione economica indicata nella sintesi.
Tabella retributiva e orario contrattuale
| Livello | Qualifica | Retribuzione mensile (€) | Divisore orario mensile | Orario settimanale |
|---|---|---|---|---|
| I | Operai | 1.050,00 | 173 | 40 |
| II | Impiegati d'ordine | 1.100,00 | 173 | 40 |
| III | Impiegati di concetto | 1.200,00 | 173 | 40 |
| IV A | Docenti scuola infanzia, Assistenti laboratori | 1.040,00 | 130 | 30 |
| IV B | Impiegati coordinatori | 1.384,00 | 173 | 40 |
| V | Docenti scuola primaria | 1.248,00 | 104 | 24 |
| VI | Docenti scuola secondaria I e II grado | 1.248,00 | 78 | 18 |
| VII | Coordinatori scuole di ogni ordine e grado | 1.650,00 | 154 | 36 |
| VIII / Q | Quadri | 1.900,00 | 173 | 40 |
| IX / Qs | Quadri super | 2.000,00 | 173 | 40 |
Divisori
- Divisore orario ordinario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Divisori specifici:
- 130 per il livello IV A
- 104 per il livello V
- 78 per il livello VI
- 154 per il livello VII
- Numero mensilità: 13
Retribuzione del personale docente
Per i docenti di scuola secondaria di I e II grado (livello VI), la retribuzione è collegata alle ore effettive di lezione.
Il testo contrattuale prevede che il monte ore annuo sia determinato, per incarico annuale, moltiplicando le ore settimanali per 33 settimane, con maggiorazione di 1/11 a titolo ferie e successiva divisione per 12 ai fini della paga mensile.
Le ore di lezione sono riferite a prestazioni di 60 minuti.
Compensi accessori per il personale docente
Per attività connesse all'insegnamento ma di carattere sussidiario sono previsti gettoni di presenza, non computabili ai fini di tredicesima, ferie, anzianità e TFR.
| Mansione | Importo |
|---|---|
| Commissioni d'esame di idoneità - mezza giornata | € 30,00 |
| Commissioni d'esame di idoneità - intera giornata | € 60,00 |
| Ogni consiglio plenario e/o di classe - secondaria I e II grado | € 20,00 |
| Ogni consiglio di classe e riunioni con i genitori - secondaria I e II grado | € 5,00 per materia e per classe |
Indennità di incarico introdotte dall'accordo integrativo del 03/05/2024
Gli importi spettano a tutti i lavoratori interessati, indipendentemente dalla tipologia di accordo individuale sottoscritto. Sono erogati annualmente e in maniera non frazionabile, salvo quanto espressamente previsto per il coordinatore di istituto.
| Ambito | Incarico | Importo |
|---|---|---|
| Scuola primaria dell'infanzia | Coordinatore di più classi | € 100,00 |
| Scuola secondaria di I e II grado | Coordinatore di classe | € 80,00 |
| Scuola secondaria di I e II grado | Coordinatore di più classi del medesimo corso | € 100,00 |
| Scuola secondaria di I e II grado | Coordinatore di istituto e per i rapporti con il coordinatore delle attività didattiche | € 1.100,00 |
Per il compenso di € 1.100,00:
- l'importo è diviso in due erogazioni di pari importo;
- il compenso intero spetta solo se l'incarico è mantenuto per almeno il 66% dei giorni di scuola dell'anno scolastico.
E.D.R. per mancata adesione a sanità integrativa
Se il datore di lavoro omette il versamento delle quote alla assistenza sanitaria integrativa, deve corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione pari a:
- € 16,00 lordi mensili
- per 13 mensilità
- non assorbibile
- rientrante nella retribuzione di fatto.
E.D.R. per mancata adesione all'ente bilaterale
Il finanziamento dell'ente bilaterale è ripartito:
- 50% a carico azienda
- 50% a carico lavoratore
In caso di omesso versamento, il datore deve corrispondere un EDR pari alla quota a carico del lavoratore.
Università e Accademie
Retribuzioni orarie del personale docente
| Qualifica | Retribuzione minima oraria |
|---|---|
| Ordinari prima fascia | € 60,00 |
| Straordinari prima fascia | € 50,00 |
| Incaricati stabili e non stabili | € 45,00 |
| Ordinari seconda fascia | € 45,00 |
| Straordinari seconda fascia | € 40,00 |
| Incaricati, aggregati, associati | € 35,00 |
Formula di calcolo della retribuzione mensile:
- rm = Monte ore annuo concordato × Retribuzione oraria / 12
- rg = rm / 26
Le prestazioni eccedenti il monte ore annuo sono retribuite con la normale retribuzione oraria; per ogni blocco di 70 ore eccedenti spetta un'indennità pari a un'ora di lezione.
Maggiorazione per alte cariche
Per alcune cariche, durante il periodo dell'incarico, si applica la retribuzione dell'ottavo livello maggiorata del 5%.
Indennità di funzione
Per figure quali Rettore, Preside di Facoltà, Decano, Coordinatori di Dipartimento, Segretario Generale, Direttore Generale è prevista un'indennità di funzione:
- non inferiore a € 200,00
- per 13 mensilità
- computata ai fini del TFR.
Attività di tutorato
Le attività di tutorato o supporto istituzionale, svolte da studenti o personale interno, sono retribuite come segue:
| Soggetto | Compenso |
|---|---|
| Studenti lavorativi | € 10,00 per ogni ora effettivamente prestata |
| Personale interno già in forza | paga oraria pari alla paga base percepita, con minimo € 10,00/ora |
Limiti massimi:
- 180 ore per anno accademico
- oppure 15 ore mensili se riferite all'anno solare o diverso periodo.
Classificazione del personale
Livelli del personale dipendente
- I livello: Operai / personale ausiliario
- II livello: Impiegati d'ordine
- III livello: Impiegati di concetto / assistenti ai servizi di istruzione
- IV A livello: Docenti scuola infanzia, assistenti laboratori
- IV B livello: Impiegati coordinatori
- V livello: Docenti scuola primaria
- VI livello: Docenti scuola secondaria di I e II grado
- VII livello: Coordinatori didattici
- VIII livello: Quadri direttivi
- IX livello: Quadri direttivi super
Nota: gli insegnanti di sostegno sono inquadrati nel livello corrispondente all'insegnante curriculare.
Orario di lavoro
Orario settimanale
- Personale docente: massimo 30 ore settimanali di servizio
- Personale non docente: 40 ore settimanali
| Livello | Orario settimanale |
|---|---|
| I | 40 |
| II | 40 |
| III | 40 |
| IV A | 30 |
| IV B | 40 |
| V | 24 |
| VI | 18 |
| VII | 36 |
| VIII | 40 |
| IX | 40 |
Straordinario e lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario | 20% |
| Lavoro festivo | 20% |
| Straordinario festivo | 30% |
Ferie, festività e permessi
Ferie
Spettano:
- 30 giorni di calendario continuativi per anno;
- pari a 2,5 giorni mensili;
- corrispondenti a 26 giorni feriali.
Le ferie sono normalmente godute durante il periodo estivo o di interruzione dell'attività scolastica.
Festività
Sono considerate festive:
- le festività previste dalla legge;
- la giornata del Santo Patrono.
Festività soppresse
Spettano quelle previste dalla legge per ogni anno di servizio prestato.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni
- senza retribuzione
- con possibilità di recupero delle ore lavorative non effettuate.
Lutto familiare
- permesso retribuito fino a 5 giorni entro il terzo grado di parentela.
Diritto allo studio e formazione
Il testo contrattuale prevede:
- 150 ore annuali per frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio;
- 150 ore annuali per formazione interna aziendale, su base obbligatoria o volontaria.
Malattia, infortunio, maternità e paternità
Malattia
Periodo di comporto:
- 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall'ultimo evento morboso.
Trattamento economico:
- per i primi 3 giorni di carenza non è previsto indennizzo;
- eccezione: se la malattia ha durata certificata di almeno 8 giorni, spetta la retribuzione lorda per i primi 3 giorni;
- dal 4° giorno in poi si applicano le indennità previste dalla legge.
Il testo contrattuale prevede inoltre, per gravi patologie, una possibile aspettativa non retribuita fino a 120 giorni.
Infortunio
Se il personale è soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL:
- il premio è interamente a carico del datore di lavoro;
- il lavoratore è tutelato per infortuni sul lavoro, malattie professionali e, ove ricorrano i presupposti, infortunio in itinere.
Maternità e paternità
Si applica la disciplina legale, con richiamo espresso al D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche.
Principali durate richiamate nella sintesi:
- madre: 2 mesi prima della data presunta del parto;
- periodo tra data presunta e parto;
- 3 mesi dopo il parto;
- ulteriore periodo continuativo o frazionato fino a 6 mesi;
- possibile proroga fino a 7 mesi dopo il parto per lavori pericolosi, faticosi e insalubri, se non è possibile assegnazione ad altre mansioni;
- padre: 10 giorni complessivi obbligatori nei due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi;
- congedi parentali complessivi dei genitori fino a 10 mesi, elevabili a 11 mesi nei casi previsti dalla legge.
Permessi per allattamento:
- 2 periodi di riposo giornalieri nel primo anno di vita del bambino;
- 1 solo periodo se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
Malattia del figlio:
- assenza senza limiti per malattia del figlio fino a 3 anni;
- tra 3 e 8 anni: 5 giorni l'anno per ciascun genitore, non retribuiti.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
| Categoria | Durata massima |
|---|---|
| Livelli I e II | 2 mesi di effettivo servizio |
| Livelli III e IV (impiegati) | 4 mesi di effettivo servizio |
| Altri livelli | 4 mesi di effettivo servizio |
Per gli apprendisti si applica la medesima durata del corrispondente livello.
Per i contratti a tempo determinato il periodo di prova è riproporzionato assumendo a base 36 mesi.
Part-time
Il rapporto a tempo parziale può essere:
- orizzontale;
- verticale;
- misto o ciclico.
Il trattamento economico è proporzionale alle competenze fisse e periodiche, mentre incentivi e trattamenti accessori spettano integralmente se previsti.
Le ferie spettano in proporzione.
Apprendistato professionalizzante
Durata:
| Livello | Durata |
|---|---|
| I | 24 mesi |
| II e III | 36 mesi |
| IV | 48 mesi |
Retribuzione:
| Periodo | Percentuale retribuzione globale |
|---|---|
| Primo semestre | 60% |
| Secondo semestre | 70% |
| Terzo semestre | 80% |
| Quarto semestre | 90% |
| Dal 25° mese | 100% |
Contratto a tempo determinato
Casi di utilizzo
Il rapporto è normalmente a tempo indeterminato, salvo i casi previsti dal CCNL, tra cui:
- lavori stagionali o periodici;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- incarico a docente non abilitato;
- rapporti che non superino complessivamente 24 mesi;
- istituzione di nuovi corsi.
Durata e proroghe
- durata ordinaria massima: 12 mesi;
- possibile durata superiore fino a 24 mesi nei casi previsti;
- proroghe nei limiti di legge, attualmente fino a 4 volte in 24 mesi.
Limiti quantitativi
- limite legale: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- limite elevato dal CCNL: 50% della forza lavoro;
- esclusione del limite per alcune ipotesi, come i docenti non abilitati nei casi previsti dal contratto.
Il computo avviene:
- per il personale non docente, sull'anno solare;
- per il personale docente, sull'anno scolastico alla data del 01/09 di ogni anno.
Preavviso e cessazione del rapporto
Preavviso
| Livelli | Giorni di preavviso |
|---|---|
| I, II, III | 15 |
| IV e V | 30 |
| VI e VII | 45 |
Per il personale docente che si dimette in corso d'anno scolastico, dopo il 30/09 e fino al 30/06, il preavviso è triplicato.
TFR
Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla Legge 29/05/1982 n. 297.
Il lavoratore può:
- mantenere il TFR in azienda, se consentito;
- conferirlo a una forma pensionistica;
- chiedere, se la legge lo consente, anticipazioni o liquidazione in busta paga, a discrezione del datore di lavoro.
Altri istituti rilevanti
Sanità integrativa
Il contratto prevede l'individuazione di un fondo o società di mutuo soccorso per assistenza sanitaria integrativa.
Contribuzione prevista dal testo:
- € 10,00 mensili a carico del datore di lavoro;
- € 2,00 mensili a carico del lavoratore.
Sono iscritti tutti i lavoratori cui si applica il CCNL, con esclusione di quadri e dirigenti.
Ente bilaterale
È previsto il ricorso all'ente bilaterale per funzioni di supporto al mercato del lavoro, formazione, conciliazione, osservatorio, sicurezza e welfare contrattuale.
Smart working e didattica a distanza
Il CCNL incentiva il lavoro agile e disciplina la didattica a distanza, con particolare attenzione a:
- accordo scritto;
- diritto alla disconnessione;
- riservatezza;
- divieto di registrazione delle lezioni, salvo preventiva approvazione.
Lavoro parasubordinato dei docenti
Per i docenti collaboratori il compenso minimo orario previsto dal contratto è:
- € 11,20 per ora effettiva di lezione di 60 minuti.
Per università e accademie, in regime di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso minimo orario è:
- € 30,00 per ora.
Accordi e rinnovi
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