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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30060/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fatti: Fichera Camillo è stato condannato dal GIP del Tribunale di Catania con patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) per detenzione di marijuana in quantità e confezionata in modo da apparire destinata allo spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90). Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per illegittimità del giudizio di patteggiamento "allargato", rilevando che l'imputato era recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., circostanza che esclude l'ammissione al rito speciale quando la pena supera i due anni; il PG deduce che la condizione di recidiva era stata riconosciuta dal giudice e quindi il patteggiamento non poteva essere ammesso. Fichera, invece, ha impugnato lamentando la mancanza di motivazione sulla congruità della pena (presunta violazione degli artt. 125 co. 3 e 554 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha dichiarato fondato il motivo relativo all'illegittima ammissione al patteggiamento "allargato" in presenza di recidiva riconosciuta, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fichera e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    art. 444 e ss.; in particolare comma 1-bis/ 'patteggiamento allargato'

    La norma disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte interpreta l'art. 444, co. 1-bis come esclusivo: se sussiste una causa soggettiva di esclusione (es. recidiva di cui all'art. 99, co.4) il rito non può essere applicato quando ricorrono le condizioni previste (pena superiore a due anni, ecc.).

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Rivestimento normativo collegato al patteggiamento; la Corte richiama che talune sentenze di applicazione della pena sono equiparate a sentenze di condanna ai fini della rilevanza dei precedenti.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    art. 448 come novellato dalla legge 23.6.2017 n.103 (art.1 co.62)

    Dopo la riforma del 2017 il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). L'illegalità della pena (es. per esclusione del rito) rientra nelle ipotesi di ammissibilità.

  • art. 99 cod. pen.

    Definisce la recidiva qualificata. La Corte chiarisce che la recidiva non necessita di una formalità dichiarativa preventiva: se è stata contestata e il giudice l'ha riconosciuta ai fini dell'aumento di pena, essa opera come causa di esclusione del patteggiamento 'allargato'.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    art. 73 (illecito detenzione e traffico di stupefacenti)

    Norma sostanziale che incrimina la condotta per la quale Fichera è stato condannato; la fattispecie è stata ritenuta dalla prima corte come finalizzata allo spaccio.

  • art. 17 D.P.R. 309/1990

    art. 17 (autorizzazione per detenzione coltivazione e produzione)

    Richiamata per evidenziare che la detenzione era illecita in assenza dell'autorizzazione prevista.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Rilevante in relazione all'obbligo motivazionale del provvedimento; la Corte ha comunque ritenuto la questione di Fichera inammissibile perché non rientra nei motivi di cassazione consentiti per le sentenze di applicazione della pena.

  • art. 554 cod. proc. pen.

    art. 554 (motivazione della sentenza)

    Richiamato dalla difesa per contestare presunta carenza di motivazione sulla congruità della pena; la Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso per i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 448 novellato.

  • Legge 23.6.2017 n. 103

    art. 1, co. 62 (modifiche all'art. 448 c.p.p.)

    Ha ristretto i motivi per cui è possibile proporre ricorso in Cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena; l'illegalità della pena resta motivo ammesso e dunque il ricorso del PG per illegittima ammissione al patteggiamento e conseguente pena illegale è rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 (conseguenze economiche per ricorso infondato/inammissibile)

    La Corte lo ha applicato per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente ininammissibile (Fichera), ritenendo assenza di colpa non sussistente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p. è contestata e riconosciuta dal giudice, essa esclude l'ammissione al patteggiamento allargato quando ricorrono le condizioni ostative (es. pena superiore a due anni).
  • L'ammissione al patteggiamento in presenza di una causa di esclusione soggettiva comporta l'illegalità della pena e legittima il ricorso in Cassazione per il motivo dell'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448 novellato.
  • Dopo la riforma del 2017, i ricorsi in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena sono ammessi soltanto per motivi tassativi (volontà dell'imputato, correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione, illegalità della pena); dunque i profili meramente motivazionali sulla congruità della pena sono spesso inammissibili se non configurano illegalità.
  • La recidiva, come aggravante, non richiede sempre una formale 'dichiarazione' antecedente: è sufficiente che sia stata contestata e che il giudice l'abbia ritenuta ai fini dell'aumento della pena.
  • La Corte può annullare senza rinvio e disporre il rinvio a diverso giudice quando accerta l'illegittimità del procedimento di patteggiamento; la parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata a spese e sanzioni pecuniarie.

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