Ordinanza n. 1259/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del 19 giugno 2024 emessa dalla Commissione Centrale prevista dall’art. 10 D.L. n. 8/1991; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del documento a contenuto provvedimentale denominato “stralcio del verbale di riunione del 4 ottobre 2023” della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione - degli atti connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare - di non proroga del programma di protezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale del 19 giugno 2024 e, con motivi aggiunti, verbale del 23 ottobre 2023 e decisione di non proroga del programma di protezione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 19 giugno 2024 della Commissione Centrale prevista dall'art. 10 del d.l. n. 8/1991. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il documento a contenuto provvedimentale denominato stralcio del verbale della riunione del 4 ottobre 2023 della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare, la decisione di non prorogare il programma di protezione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che il verbale del 23 ottobre 2023 è stato anch'esso impugnato e che la documentazione acquisita è indispensabile ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notifica se antecedente. Devono essere depositati l'eventuale atto di notificazione al ricorrente del verbale del 23 ottobre 2023, i pareri della Procura della Repubblica di Catanzaro-DDA del 2 novembre 2016 e del 13 maggio 2022, il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo del 3 giugno 2022, una relazione dettagliata sui fatti oggetto dei motivi aggiunti e ogni altro documento utile, eventualmente adottato dopo il verbale del 23 ottobre 2023. È stata fissata l'udienza pubblica dell'8 giugno 2026 per il prosieguo. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 8/1991
La disposizione è indicata quale base normativa della Commissione Centrale le cui determinazioni sono impugnate; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la documentazione rilevante per decidere un ricorso contro atti relativi a uno speciale programma di protezione non è integralmente disponibile, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria a carico dell'amministrazione, richiedendo gli atti presupposti, i pareri acquisiti, una relazione sui fatti e ogni ulteriore documento utile.
- L'eventuale notificazione al destinatario di un verbale impugnato può costituire un elemento istruttorio rilevante per la decisione e deve essere acquisita dall'amministrazione quando il giudice ne ravvisi la necessità.
- Quando il giudizio riguarda dati idonei a identificare una persona sottoposta a speciale protezione e potenzialmente dati personali appartenenti a categorie particolari, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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