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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37232/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 21 al 23 dicembre 2013 e agli arresti domiciliari fino al 30 marzo 2014 in un procedimento per due furti in abitazione, terminato con assoluzione in appello divenuta irrevocabile il 3 maggio 2019. Il ricorrente censura l'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte ha ritenuto ostativa alla riparazione la sua condotta menzognera durante le indagini e che silenzio, reticenza o mendacio costituiscono esercizio del diritto di difesa e non possono, di per sé, escludere il diritto alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva individuato nella versione mendace fornita dall'indagato (contraddetta da riscontri degli operanti e dalla dichiarazione del fratello) una condotta che ha contribuito a creare o confermare il quadro indiziario che ha determinato la custodia cautelare. La Corte ha richiamato orientamenti consolidati (anche Sezioni Unite) secondo i quali il mendacio, se idoneo a ingannare l'autorità e a determinare o protrarre la misura, può configurare colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e ostare alla riparazione. È stato altresì precisato che le modifiche legislative recenti non hanno mutato tale criterio interpretativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disposizione che regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che la riparazione è esclusa quando la detenzione sia imputabile, anche in tutto o in parte, a colpa grave del richiedente, valutabile anche sulla base di comportamenti successivi alla perdita della libertà.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà di non rendere dichiarazioni; il silenzio è espressione del diritto di difesa, ma può essere valutato ai fini della riparazione se l'indagato era in grado di fornire circostanze specifiche idonee a scalfire i sospetti.

  • Direttiva UE n. 2016/343

    Rafforza la presunzione di innocenza e le garanzie difensive; tuttavia non comporta l'equiparazione del mendacio al silenzio ai fini della esclusione della riparazione.

  • D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    La modifica normativa non ha determinato un mutamento del criterio interpretativo adottato dalla Corte circa la rilevanza, ai fini dell'art. 314, della condotta mendace che abbia contribuito alla formazione o al mantenimento del quadro indiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di rigetto del ricorso in Cassazione, l'automatica condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui applicata per la rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il mendacio dell'indagato può escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando sia dimostrabile che ha contribuito a creare, confermare o protrarre il quadro indiziario che ha determinato la misura cautelare.
  • Il silenzio o la reticenza sono esercizio del diritto di difesa, ma possono rilevare negativamente se l'indagato era in grado di indicare circostanze specifiche, non note all'organo inquirente, che avrebbero potuto escludere o attenuare i sospetti.
  • La valutazione della condotta post-restrizione deve essere concreta e motivata: il giudice deve fondare la decisione su fatti precisi che colleghino la condotta dell'interessato all'adozione o alla protrazione della misura.
  • Le strategie difensive meritano un'apprezzamento cauto e rispettoso, ma non escludono automaticamente la rilevanza del mendacio quando esso risulti strumentale a ingannare l'autorità giudiziaria.
  • In situazioni simili, chi chiede la riparazione dovrebbe documentare e indicare tempestivamente circostanze concrete in grado di contrastare il valore indiziante degli elementi investigativi; altrimenti il rischio è che il giudice rilevi colpa grave e rigetti la domanda con condanna alle spese.

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