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Sentenza

Sentenza n. 3677/2026 - Napoli, Sezione 1

Giustizia amministrativa202002135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di revisione prezzi relativa all'appalto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e servizi connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego opposto dal Comune alla richiesta di revisione prezzi formulata dall'impresa affidataria di un contratto di durata per servizi di igiene urbana, stipulato all'esito di una procedura di evidenza pubblica. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 8 del contratto, dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, nonché sviamento e travisamento. Ha sostenuto che il capitolato disciplinava espressamente il procedimento revisionale, prevedendo l'accertamento delle variazioni del costo della manodopera sulla base delle tabelle FISE Assoambiente e la revisione delle altre spese secondo l'indice ISTAT; che la dichiarazione contenuta nell'offerta circa l'inclusione dei costi della manodopera e dei servizi aggiuntivi non costituiva rinuncia alla revisione; e che la clausola contrattuale di esclusione della revisione doveva ritenersi nulla e sostituita dalla disciplina imperativa dell'art. 115, anche ai sensi dell'art. 1339 c.c. La ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento del compenso revisionale per il triennio 2017-2019, quantificato in euro 136.135,48, oltre interessi moratori e rivalutazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione o interesse, deducendo che l'impresa aveva ceduto i crediti derivanti dal contratto a una società di factoring.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione fondata sulla cessione dei crediti, ritenendo che essa non facesse venir meno l'interesse dell'impresa all'accertamento del diritto alla revisione, anche perché l'eventuale acquiescenza al diniego avrebbe potuto esporla a responsabilità contrattuale verso la cessionaria. Nel merito, il Collegio ha rilevato la contraddizione tra la clausola contrattuale che escludeva la revisione e le disposizioni del capitolato che disciplinavano puntualmente il procedimento revisionale. Ha affermato che l'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 imponeva l'inserimento della clausola di revisione nei contratti a esecuzione periodica o continuativa e rendeva obbligatoria anche l'attivazione concreta del procedimento istruttorio. La stazione appaltante non disponeva di discrezionalità né sull'an né sul quantum della revisione, dovendo effettuare un'istruttoria fondata su dati oggettivi e sulle fonti indicate dalla legge. Anche l'eventuale esito negativo o di invarianza dei prezzi avrebbe dovuto risultare da un procedimento effettivamente svolto e da un provvedimento espresso, adeguatamente motivato e basato su dati accertati e documentati. Il diniego impugnato, fondato sulla clausola contrattuale e sulla struttura dell'offerta, è stato ritenuto non coerente con tale disciplina. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento del diniego e ordine al Comune di attivare e concludere il procedimento di revisione dei prezzi entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR non ha liquidato direttamente il compenso revisionale, ritenendo che la fase istruttoria e quella determinativa spettassero esclusivamente alla stazione appaltante. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    "tutti" i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi e forniture "debbono" contenere una clausola di revisione periodica del prezzo; la revisione "viene operata" sulla base di un'istruttoria fondata sui dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5

    La norma ha natura imperativa e impone non solo l'inserimento della clausola revisionale, ma anche l'attivazione concreta e lo svolgimento del relativo procedimento istruttorio. La stazione appaltante deve procedere annualmente sulla base di dati oggettivi e non dispone di discrezionalità né sull'an né sul quantum della revisione, fermo restando che l'istruttoria può concludersi anche con l'invarianza dei prezzi.

  • art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 d.lgs. n. 163/2006

    I dati previsti dalla disposizione costituiscono la base dell'istruttoria revisionale; in mancanza di pubblicazione dei dati ISTAT specificamente previsti, può essere utilizzato l'indice FOI mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

  • art. 6, comma 4, l. n. 537/1993

    La disciplina previgente, riprodotta dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, conferma l'obbligatorietà della revisione periodica nei contratti di servizi e forniture a esecuzione continuativa o periodica.

  • art. 1339 c.c.

    La ricorrente ha invocato l'inserzione automatica nel contratto della disciplina imperativa sulla revisione prezzi in sostituzione della clausola contrattuale incompatibile; la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sull'obbligo di attivazione del procedimento previsto dall'art. 115.

  • art. 105 c.p.a.

    La causa è stata riassunta davanti al TAR dopo che il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello contro la precedente sentenza di inammissibilità e aveva rimesso la controversia al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa soggetti all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, la revisione periodica dei prezzi costituisce un meccanismo obbligatorio e non meramente eventuale: la stazione appaltante deve attivare e svolgere il relativo procedimento anche quando l'istruttoria possa concludersi con l'invarianza dei prezzi.
  • La stazione appaltante non può negare la revisione prezzi sulla sola base di una clausola contrattuale incompatibile con la disciplina imperativa dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 o sulla base della dichiarazione dell'offerente di avere considerato nell'offerta i costi della manodopera e altri oneri; deve invece procedere all'accertamento previsto dalla legge e dal capitolato.
  • Il procedimento di revisione prezzi deve essere fondato su dati oggettivi, accertati e documentati secondo le fonti previste dalla disciplina applicabile; il provvedimento conclusivo, positivo o negativo, deve essere espresso e adeguatamente motivato.
  • La quantificazione della revisione prezzi spetta alla stazione appaltante, cui competono sia la fase istruttoria sia quella determinativa; il giudice amministrativo può annullare il diniego e ordinare la riedizione del procedimento, ma non sostituirsi all'amministrazione nella determinazione del compenso quando manchi l'istruttoria amministrativa.
  • La cessione a un terzo dei crediti derivanti dall'esecuzione di un contratto pubblico non elimina, di per sé, l'interesse dell'impresa cedente a impugnare il diniego della revisione prezzi, poiché l'accertamento del credito può costituire oggetto della cessione e l'acquiescenza al diniego può esporre il cedente a responsabilità verso il cessionario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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