Sentenza n. 3722/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di avvio della lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto per motivi di studio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 4 novembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento o tiene una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche se il procedimento sostanziale non è ancora concluso.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta concretamente idonea a soddisfare integralmente l’interesse sostanziale fatto valere con l’azione contro il silenzio.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia rispetto alla presentazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in relazione all’elevato numero di istanze da essa gestite.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato quando l’attivazione amministrativa nelle more del giudizio abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente.
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