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Sentenza

Sentenza n. 629/2026 - Bari, Sezione 3

per l'ottemperanza - quanto al ricorso R. G. n. 1069 del 2023, al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 6 marzo 2023, n. 431, e per la nomina di un commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. d), e degli artt. 112 e 113 c.p.a. - quanto al ricorso R. G. n. 1319 del 2025, per l'annullamento e/o dichiarazione di nullità: a) della delibera del Consiglio comunale n. 20 del 22 maggio 2025 ad oggetto: “Atto d'indirizzo procedimento Comune di Peschici/Consorzio Eurocasa volto alla definizione del procedimento pendente TAR n.431 del 06/03/2023 procedimento pendente Tar Puglia per ottemperanza sentenza 1069 del 18/12/2023 Sentenza del Consiglio di Stato”; b) della determina comunale del II Settore n. 76 del 23 maggio 2025, ad oggetto: “Ottemperanza alla sentenza del Tar Puglia Bari, n. 431 del 6 marzo 2023, intervenuta su ricorso del Consorzio Eurocasa Società Cooperativa Edilizia per azioni contro il Comune di Peschici. In attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 20 del 22.5.2025”; - nonché di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ivi compresa la relazione del Responsabile del settore tecnico prot. n. 6043 del 20/05/2025, avente ad oggetto, a sua volta: “Ottemperanza alla sentenza del Tar Puglia Bari, n. 431 del 6 marzo 2023, intervenuta su ricorso del Consorzio Eurocasa Società Cooperativa Edilizia per azioni contro il Comune di Peschici. In attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 20 del 22.5.2025”; - infine, anche a valere come motivi aggiunti, al precedente ricorso (R. G. n. 1069 del 2023) per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 6 marzo 2023, n. 431, e per la nomina di un commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. d), e degli artt. 112 e 113 c.p.a.

Giustizia amministrativa202301069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Determinazione comunale del risarcimento dovuto in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, unitamente alla delibera consiliare e agli atti istruttori presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 431 del 6 marzo 2023, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva liberato il Consorzio dal vincolo negoziale derivante dalle convenzioni stipulate con il Comune e condannato quest'ultimo al risarcimento del danno secondo criteri da determinarsi ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. Il Comune, inizialmente inerte, aveva poi adottato una delibera consiliare e una determina dirigenziale, corredate da una relazione tecnica, quantificando il risarcimento complessivo in Euro 416.202,09, comprensivi di capitale, rivalutazione e interessi. Il Consorzio impugnava tali atti, anche quali motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, deducendo violazione ed elusione del giudicato, violazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto e insufficienza dell'istruttoria, erroneità della motivazione e sviamento. Sosteneva che la somma fosse incongrua rispetto ai parametri stabiliti dalla sentenza da ottemperare e chiedeva il riconoscimento di Euro 2.252.076,75 per lucro cessante e di Euro 210.275,78 per danno emergente.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per identità di parti, petitum e causa petendi. Ha dichiarato improcedibile il ricorso originario per ottemperanza, poiché, sebbene tardivamente, il Comune aveva adottato un provvedimento espresso di determinazione del risarcimento, facendo venir meno l'inerzia oggetto della domanda. Il ricorso autonomo del 2025 è stato riqualificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., come motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza ed è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che la relazione tecnica comunale avesse applicato in modo plausibile e conforme i criteri fissati dalla sentenza precedente, senza elusione o violazione del giudicato. Ha interpretato gli importi indicati nella sentenza da ottemperare come limiti massimi della liquidazione, non potendo essere riconosciuta una somma superiore a quella domandata. In particolare, ha ritenuto corretta la liquidazione di Euro 291.500,00 per lucro cessante e di Euro 49.600,92 per danno emergente, oltre Euro 46.285,95 di rivalutazione, per un capitale attualizzato di Euro 387.386,87. Ha aggiunto Euro 28.815,22 per interessi maturati fino al 30 maggio 2025, per un totale di Euro 416.202,09, sul quale decorrono ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, individuato nell'emissione del mandato di pagamento. La questione relativa all'imposta di registro è stata ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa, spettando alla giurisdizione tributaria o, eventualmente, ordinaria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo […], con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di determinare la somma dovuta quando, dopo la fissazione dei criteri nella sentenza di condanna, le parti non raggiungano un accordo; nel caso concreto il Comune ha adottato un provvedimento espresso di liquidazione e il giudice ne ha verificato la conformità ai criteri del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di ottemperanza e della richiesta di nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il giudice [dell'ottemperanza] conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza […].

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza la cognizione delle questioni relative all'esecuzione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina generale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 113 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente di riqualificare il ricorso autonomamente proposto come motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, in ragione della sua connessione con il giudizio già instaurato.

  • art. 97 Cost.

    Il Consorzio ne ha dedotto la violazione sotto i profili dell'imparzialità e del buon andamento, ma la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna pecuniaria stabilisce i criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., e le parti non raggiungono un accordo, il giudice dell'ottemperanza può determinare la somma dovuta verificando la conformità del provvedimento amministrativo sopravvenuto ai criteri fissati dal giudicato.
  • La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione rimasta inizialmente inerte, di un provvedimento espresso idoneo a definire l'obbligo oggetto dell'ottemperanza determina l'improcedibilità della domanda originaria per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento è stato adottato dopo la proposizione del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'impugnazione di atti sopravvenuti che determinano le modalità di esecuzione del giudicato può essere riqualificata come motivi aggiunti quando presenta connessione con il giudizio già instaurato e contiene censure specificamente rivolte contro tali atti.
  • Nella liquidazione del risarcimento in sede di ottemperanza, gli importi indicati nella sentenza che ha fissato i criteri costituiscono il limite massimo della quantificazione, non potendo essere riconosciuta una somma superiore a quella domandata dal creditore.
  • Il provvedimento amministrativo di liquidazione conforme ai criteri del giudicato non è elusivo del giudicato quando la relativa istruttoria tecnica risulti plausibile, documentata e coerente con i parametri stabiliti nella sentenza da eseguire.
  • Le controversie concernenti la debenza finale dell'imposta di registro assolta in relazione alla vicenda risarcitoria non rientrano nella cognizione del giudice amministrativo dell'ottemperanza, potendo spettare alla giurisdizione tributaria o, in caso di azione di regresso, a quella ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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