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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34760/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della procedura con cui era stato notificato l'ordine di esecuzione con sospensione della pena mediante il rito degli irreperibili. Sosteneva che si era trasferito in Germania prima dell'emissione del mandato di arresto europeo e che, pertanto, prima di emettere il decreto di irreperibilità dovevano essere svolte ricerche all'estero (richiamando l'art. 159 c.p.p. e l'art. 169 c.p.p.), non essendo sufficienti le sole ricerche effettuate in Italia

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato l'impugnazione. Ha confermato che il decreto di irreperibilità è legittimo se, al momento delle ricerche, le indagini svolte in Italia non consentivano di individuare un domicilio o una località utile per ulteriori ricerche all'estero. La Corte ha precisato che eventuali notizie successive (ad esempio la successiva scoperta della presenza del condannato in Germania) non incidono "ex post" sulla correttezza della procedura già svolta. Inoltre ha affermato che, per il condannato irreperibile o latitante, non opera l'obbligo di rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., e che la notificazione eseguita all'ultimo difensore è valida. In ultimo, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.p.

    L'obbligo di svolgere ricerche all'estero sorge soltanto se dalle ricerche nel territorio dello Stato emergono elementi che consentano di individuare la località estera in cui il soggetto dimora o esercita abitualmente la propria attività

  • art. 169 c.p.p.

    Riferimento normativo sulle ricerche all'estero che il ricorrente invocava, ma la Corte ha ritenuto che non imponesse ricerche internazionali quando dalle indagini italiane non risultava un indirizzo estero conosciuto al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità

  • art. 656, comma 8-bis, c.p.p.

    La Corte ha affermato che la disciplina della rinnovazione della notificazione prevista da questo comma non si applica al caso del condannato irreperibile, latitante o evaso; pertanto non è necessaria una nuova notificazione successiva alla cattura all'estero se precedentemente è stata eseguita la notificazione presso l'ultimo difensore in giudizio

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • Il decreto di irreperibilità è legittimo se, sulla base degli elementi disponibili al momento delle ricerche in Italia, non è possibile individuare un indirizzo utile per ulteriori ricerche all'estero
  • Notizie sopravvenute (ad esempio il successivo rintraccio all'estero) non invalidano retroattivamente la correttezza delle ricerche e del decreto emesso in precedenza
  • L'obbligo di svolgere ricerche all'estero non è automatico: scatta solo se le indagini italiane indicano una località estera precisa nella quale cercare
  • Per il soggetto irreperibile o latitante non opera l'obbligo di rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p.; la notificazione effettuata all'ultimo difensore è considerata valida
  • Chi intende evitare la declaratoria di irreperibilità deve allegare e provare l'esistenza, già al momento delle ricerche, di elementi che consentano ricerche efficaci all'estero (ad esempio un indirizzo certo)

Testo integrale

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