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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41602/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo per un importo di €57.963,14 disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca obbligatoria per il delitto previsto dall'art. 452-bis, comma 2, c.p. (compromissione/deterioramento significativo delle popolazioni di riccio di mare e oloturie). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al "fumus commissi delicti" (contestando la consistenza e la genuinità delle prove: foto e video da Facebook, stime quantitative ritenute ipotetiche e non verificate) e al "periculum in mora" (sosteneva che l'ordinanza si limitava a richiamare la fungibilità del denaro senza spiegare perché la somma sequestrata potesse essere effettivamente dispersa o rendere impossibile una successiva confisca).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento al profilo del "periculum in mora". Quanto al fumus commissi delicti la Corte ha escluso il vizio: il tribunale del riesame poteva ancorare la propria valutazione alla motivazione del precedente provvedimento cautelare personale che aveva già ravvisato la gravità indiziaria, e le censure del ricorrente sono state considerate generiche o configurabili come diversa lettura delle stesse emergenze probatorie. Sul punto relativo al sequestro del denaro finalizzato alla confisca, la Corte ha invece ritenuto insufficiente la motivazione del tribunale del riesame, che si era limitato a richiamare la fungibilità del denaro: secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza "Ellade"), il giudice deve spiegare specificamente perché il bene confiscabile, nelle more del giudizio, possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato rendendo imprescindibile l'immediata apprensione. Per tali ragioni la Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, implicitamente, il rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, codice di procedura penale

    Autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte richiama che la motivazione deve comprendere anche il "periculum in mora" quando la confisca è ad effetto anticipatorio, indicando i motivi concreti per cui il bene potrebbe essere disperso o modificato nelle more del giudizio.

  • art. 452-bis, comma 2, codice penale

    Prevede il delitto di inquinamento/compromissione ambientale quando vi è compromissione o deterioramento significativi e misurabili. La Corte conferma che condotte di pesca o gestione illecita che provocano grave compromissione della biodiversità possono assumere rilevanza penale ai sensi di questa norma.

  • decreto legislativo n. 4/2012

    Regolamenta sanzioni per violazioni della disciplina della pesca e della tutela ambientale marittima; la Corte osserva che, se le condotte hanno rilievo lesivo significativo, si può passare dalla fase contravvenzionale (d.lgs. 4/2012) alla fattispecie più grave prevista dall'art. 452-bis.

  • DM 12 gennaio 1995 (Disciplina della pesca del riccio di mare)

    Disciplina quantitativi e limiti temporali per la raccolta di Paracentrotus lividus; la Corte lo richiama per spiegare che la normativa può tutelare la specie sia con misure amministrative sia, se l'impatto è rilevante, con fattispecie penali ambientali.

  • art. 316, codice di procedura penale

    Norma sul sequestro conservativo; la Corte utilizza il confronto interpretativo con il sequestro conservativo per chiarire che il parametro da spiegare è l'"esigenza anticipatoria" della confisca, applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • Sezioni Unite, sentenza "Ellade" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, "Ellade"

    Principio guida: nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare anche il periculum in mora specificando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; la mera richiamata fungibilità del denaro non è di per sé sufficiente.

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021

    Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021

    Affermata la qualificazione della confisca del denaro quale confisca diretta (profitto/prezzo del reato) quando rappresenta effettivo accrescimento patrimoniale; tuttavia, ciò non elimina l'onere motivazionale sul periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti di sequestro preventivo reali la Cassazione può sindacare soltanto vizi di legge: molte censure di mancata o insufficiente motivazione sono inammissibili se prospettate come vizio di motivazione generale anziché come violazione di legge.
  • Il "fumus commissi delicti" per il sequestro preventivo richiede elementi concreti e persuasivi, ma il giudice del riesame può legittimamente richiamare e fare proprie le valutazioni di gravïà indiziaria già contenute in un precedente provvedimento cautelare personale, salvo che tale precedente sia stato espressamente annullato.
  • Quando il bene sequestrato è denaro (bene fungibile) non è sufficiente invocare genericamente la sua fungibilità: il giudice deve specificare perché quel denaro, nelle more del processo, rischia concretamente di essere disperso, occultato, alienato o comunque reso inutilizzabile ai fini della confisca.
  • La riconfigurazione da reato contravvenzionale a delitto ambientale è possibile quando i comportamenti vietati, seppure derivanti da violazioni amministrative o di pesca, producono un deterioramento o compromissione significativo e misurabile della popolazione e dell'ecosistema.
  • In ricorsi cautelari reali alla Cassazione le doglianze vaghe o meramente alternative ("letture alternative" delle prove) difficilmente ottengono successo: occorre indicare specifiche violazioni di legge o omissioni argomentative radicali.
  • Se si contesta la quantificazione del danno ambientale o il metodo di calcolo delle stime probatorie (es. volume di pescato), è necessario proporre censure circostanziate che mettano in luce errori di diritto o plateali incongruenze numeriche, non semplici dissensi sul valore probatorio delle conclusioni peritali.
  • In caso di sequestro finalizzato alla confisca, il giudice che dispone il sequestro deve rapportare la motivazione del periculum all'esigenza anticipatoria della confisca e modulare la spiegazione a seconda della natura del bene (cose mobili, denaro, beni comunque facilmente trasferibili).

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