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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13349 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguardava l'impugnazione della sentenza n. 76/45/12 della Commissione tributaria regionale di Milano. Nel corso del procedimento, la contribuente C. S.r.l. ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, pagando integralmente quanto dovuto. L'Agenzia delle entrate ha attestato l'integrale pagamento e ha chiesto, per conto dell'Avvocatura dello Stato, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, in ragione dell'adesione della contribuente alla procedura di definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza si applica alle sole pronunce di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017

    La procedura di definizione agevolata consente, al ricorrere dei presupposti e mediante il pagamento integrale di quanto dovuto, di definire la controversia e determinare l'estinzione del giudizio pendente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata; tale conseguenza riguarda soltanto le declaratorie di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 25485 dell'8 marzo 2018

    La pronuncia è richiamata per confermare che l'obbligo relativo all'ulteriore contributo unificato presuppone una decisione di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una procedura di definizione agevolata e paga integralmente quanto dovuto, il giudizio tributario pendente può essere dichiarato estinto senza una decisione sul merito della controversia.
  • L'estinzione per definizione agevolata non equivale a una vittoria nel merito di una delle parti: tuttavia, sotto il profilo processuale, il contribuente ottiene la cessazione del giudizio attraverso il pagamento agevolato.
  • In caso di estinzione conseguente a definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti, salvo diversa specifica disposizione o diversa valutazione del giudice.
  • Il pagamento integrale deve essere documentato e verificabile; la produzione della documentazione e l'attestazione dell'amministrazione finanziaria sono elementi decisivi per dichiarare l'estinzione.
  • L'ulteriore contributo unificato non è normalmente dovuto quando il processo si chiude per estinzione derivante da definizione agevolata, perché manca una pronuncia di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

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