Sentenza n. 3540/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-NA/L/Q/2023/106430 al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Napoli il 16/07/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, motivata dalla mancata presentazione della documentazione e dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato, deducendo che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro era imputabile esclusivamente al datore di lavoro originario, divenuto irreperibile. Ha lamentato la violazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e del principio del legittimo affidamento, per essere stato penalizzato nonostante la propria incolpevolezza; il difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, per non avere l'Amministrazione esaminato la tempestiva comunicazione relativa alla disponibilità di un nuovo datore di lavoro né la richiesta di rilascio di un permesso per attesa occupazione; la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per non avere valutato il nuovo e concreto elemento favorevole costituito dalla proposta di assunzione a tempo indeterminato. La Prefettura ha sostenuto che la revoca fosse dovuta in presenza degli elementi ostativi accertati in sede di convocazione e che non fossero applicabili né il permesso per attesa occupazione, riferito alla perdita di un lavoro già instaurato, né il subentro di un nuovo datore di lavoro in una procedura originaria non perfezionata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla non imputabilità al lavoratore delle inadempienze del datore di lavoro originario e al difetto di istruttoria. La Prefettura ha proceduto meccanicamente alla revoca sulla base dell'irreperibilità del datore e della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza valutare la diligente condotta del lavoratore, la tempestiva segnalazione della situazione e la nuova concreta opportunità occupazionale. Secondo il Collegio, il venir meno dell'offerta originaria non comporta automaticamente l'interruzione della procedura quando il lavoratore, regolarmente entrato in Italia, disponga di un'alternativa lavorativa concreta, documentata e attuale; l'Amministrazione deve verificare la proposta del nuovo datore e la persistenza del presupposto lavorativo. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, poiché la nuova proposta di assunzione costituiva un elemento favorevole sopravvenuto che doveva essere considerato. Il potere di revoca, anche se previsto dalla normativa in presenza di elementi ostativi, deve essere esercitato nel rispetto dell'istruttoria, della motivazione, della ragionevolezza, della proporzionalità e della ponderazione degli interessi. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della normativa e l'assenza di uniformità degli orientamenti di primo grado.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La mancata produzione della documentazione e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno sono state poste dall'Amministrazione a fondamento della revoca, ma il loro accertamento non esonera dall'esaminare la non imputabilità della situazione al lavoratore e gli elementi favorevoli sopravvenuti.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Invocato dal ricorrente quale fondamento della tutela del lavoratore straniero rispetto alle conseguenze dell'inadempimento datoriale; la decisione valorizza il principio per cui le condotte esclusivamente imputabili al datore non possono ricadere automaticamente sul lavoratore incolpevole.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone di considerare, nella valutazione della posizione dello straniero, anche gli elementi favorevoli sopravvenuti; la nuova concreta proposta di assunzione doveva quindi essere esaminata.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione effettiva e coerente con l'istruttoria; l'omessa valutazione della nuova proposta lavorativa integra difetto di istruttoria e di motivazione.
D.L. 73/2022
La previsione della revoca in presenza di elementi ostativi non rende l'esercizio del potere sottratto ai principi di istruttoria, proporzionalità, ragionevolezza e ponderazione degli interessi.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; il TAR le ha ravvisate nella complessità della disciplina e nell'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere adottata automaticamente per la mancata instaurazione del rapporto quando l'inadempimento è esclusivamente imputabile al datore di lavoro originario e il lavoratore straniero, regolarmente entrato in Italia, è incolpevole e si è diligentemente attivato.
- Quando il lavoratore straniero dispone di una nuova opportunità occupazionale concreta, documentata e attuale, l'Amministrazione deve esaminarla e verificarne i requisiti, valutando la persistenza del presupposto lavorativo anche con riferimento al nuovo datore di lavoro.
- L'Amministrazione deve considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti rilevanti ai fini della posizione dello straniero, inclusa una nuova proposta di assunzione, e non può fondare la revoca esclusivamente su presupposti formali superati dalla situazione successiva.
- Anche quando la legge prevede la revoca in presenza di elementi ostativi, l'esercizio del potere deve rispettare i doveri di istruttoria e motivazione nonché i principi di ragionevolezza, proporzionalità e ponderazione degli interessi.
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