Cassazione Penale, Sentenza n. 40288/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di più condanne relative a furti commessi il 12/09/2014, il 17/11/2014 e il 10/11/2014. Il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'istanza ritenendo assente una preventiva ideazione unitaria per tutti gli episodi (attribuendo le condotte a un deviato stile di vita), sebbene avesse riconosciuto la continuazione tra i soli fatti del 17/11/2014. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (i) violazione delle norme processuali (artt. 127, 666, 671 cpp) per l'adozione dell'ordinanza senza la prescritta udienza camerale; (ii) motivazione illogica e contraddittoria, perché in executivis era negata la continuazione nonostante il giudice di cognizione l'avesse riconosciuta. Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso quale opposizione e la trasmissione degli atti al giudice competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per vizio procedurale: il giudice dell'esecuzione aveva deliberato de plano, fuori dai casi ammessi dalla legge, senza la preventiva fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 666 cpp. La Corte ha richiamato ampio orientamento secondo cui la procedura per l'applicazione in sede di esecuzione della continuazione (art. 671 cpp) deve svolgersi con udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore, e che l'ordinanza adottata de plano è affetta da nullità assoluta (art. 179 cpp). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Emilia perché provveda nuovamente sull'istanza dopo la celebrazione dell'udienza camerale. Non è stato necessario decidere nel merito sulla seconda doglianza.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del reato continuato; la Corte afferma che tale procedimento deve svolgersi secondo le forme previste dall'art. 666 cpp (udienza camerale).
art. 666 cod. proc. pen.
Il comma 3 impone la fissazione dell'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti; il comma 4 richiede la partecipazione necessaria del difensore. La Corte interpreta questa norma come di applicazione generale nei procedimenti esecutivi relativi alla continuazione e che l'omissione della udienza comporta nullità assoluta dell'ordinanza.
art. 667 cod. proc. pen.
Il quarto comma è richiamato dalla giurisprudenza come ipotesi tassativa in cui il giudice può deliberare de plano; la Corte segnala che, al di fuori delle specifiche ipotesi consentite (e di altre eccezioni come l'art. 676), la decisione de plano è nulla.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
La Corte applica il principio secondo cui l'omissione dell'udienza camerale quando prescritta determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'errore in procedendo: ai sensi di questa norma la Cassazione può esaminare gli atti anche dal punto di vista fattuale per rilevare vizi procedurali.
artt. 127, 666 e 671 cod. proc. pen.
Richiamate nelle deduzioni del ricorrente: art.127 (diritti e garanzie difensive), art.666 e art.671 (procedura per la continuazione in sede esecutiva); la Corte conferma l'obbligo di tutela difensiva mediante udienza camerale.
Massime di principio
- Nelle procedure esecutive per l'applicazione della continuazione (art. 671 cpp) il giudice è obbligato a fissare l'udienza in camera di consiglio e ad avvisare le parti e i difensori; la partecipazione del difensore è necessaria.
- Se il giudice dell'esecuzione decide "de plano" su una richiesta di applicazione della continuazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, l'ordinanza è affetta da nullità assoluta e può essere annullata in sede di legittimità.
- La doglianza processuale (error in procedendo) può essere decisiva e la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. c), può esaminare direttamente gli atti per valutare la fondatezza del vizio procedurale.
- In casi analoghi occorre verificare sempre se la decisione del giudice dell'esecuzione è stata adottata entro le eccezioni che consentono deliberazioni de plano (es. art. 667 co.4); se non sussistono tali eccezioni, è preferibile richiedere la declaratoria di nullità e la rinnovazione del procedimento con udienza camerale.
- Quando il provvedimento impugnato è stato adottato senza la previa udienza camerale prevista dalla legge, la strategia difensiva efficace è la impugnazione per vizio procedurale (annullamento e rinvio) più che una impugnazione meramente sostanziale sulla valutazione della continuazione.
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