Cassazione Penale, Ordinanza n. 23670/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto contro una sentenza applicativa di pena per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale era stata applicata la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, previa riqualificazione dell'originaria imputazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., cioè contestava la valutazione dei criteri di commisurazione della pena. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, i motivi deducibili in cassazione sono solo quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e il vizio denunciato non rientra tra essi.
Norme richiamate
artt. 444 ss. c.p.p.
richiamano il rito del patteggiamento, cioè la sentenza applicativa di pena su accordo delle parti
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice oggetto di riqualificazione e definizione del patteggiamento; dalla sentenza emerge solo il riferimento alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla commisurazione della pena, ma ritenuto non deducibile nel caso di ricorso avverso patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L. n. 103/2017
viene indicata come legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Cassa delle ammende
destinataria della somma irrogata al ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi esclusi i motivi che investono la mera motivazione sulla pena o la discrezionalità nella sua determinazione.
- Il vizio di motivazione o la violazione di legge riferiti ai criteri di cui all'art. 133 c.p. non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traducano in uno dei vizi tipizzati dalla disciplina speciale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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