Sentenza n. 1042/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; - dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione della resistente. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, con i relativi allegati, concernente la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e la tutela degli utenti per fatturazioni riferite a consumi risalenti a più di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore del servizio idrico integrato ha impugnato la delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR, nonché i relativi Allegati A e B e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti. Con dichiarazione del 27 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese; l'Autorità resistente non si è opposta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e la parte resistente non si oppone, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non determina necessariamente una condanna alle spese: in presenza di una richiesta di compensazione non contestata dalla parte resistente, le spese possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →