Cassazione Penale, Sentenza n. 32890/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati erano stati condannati, in entrambi i gradi di merito, alla pena di sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una persona offesa che, dopo un malore e in condizioni di torpore e inferiorità fisica e psichica, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali, tra cui una penetrazione vaginale attribuita a uno degli imputati. I ricorrenti hanno dedotto, anzitutto, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo di essere stati condannati anche per una condotta diversa da quella contestata, individuata nel tentativo di rapporto orale o in un diverso ruolo partecipativo. Hanno inoltre contestato la valutazione della prova dichiarativa della persona offesa, ritenuta incerta e contraddittoria, e l'apprezzamento della perizia biologica, che aveva rinvenuto tracce di liquido seminale riconducibili soltanto a uno degli imputati su indumenti e assorbente della vittima, senza rinvenire tracce nei tamponi vaginali. È stata dedotta l'assenza di un contributo causale effettivo dell'altro imputato, con richiesta di riqualificazione del fatto nella violenza sessuale monosoggettiva o di esclusione della responsabilità per mera presenza o inerzia. Sono state infine censurate la mancata applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza, dell'attenuante del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche. Uno dei ricorrenti ha anche lamentato il ragionevole dubbio sull'assenza di consenso della persona offesa e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di uno degli imputati e ha dichiarato inammissibili quelli dell'altro, confermando sostanzialmente le condanne e ponendo a carico di tutti i ricorrenti le spese processuali. L'imputato i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili è stato inoltre condannato al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto insussistente la violazione della correlazione tra imputazione e sentenza, poiché il nucleo storico dell'accusa — la partecipazione contemporanea dei due imputati all'aggressione sessuale ai danni della persona offesa vulnerabile — era rimasto invariato e gli imputati avevano potuto difendersi anche rispetto alla diversa precisazione delle condotte individuali. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della persona offesa, corroborata da elementi biologici e testimoniali, e ha escluso che la Corte di cassazione potesse procedere a una rivalutazione del merito delle prove. Quanto alla violenza sessuale di gruppo, ha affermato che non è necessario che ciascun compartecipe compia personalmente atti sessuali tipici, essendo sufficiente un contributo causale materiale o morale, anche agevolatore o rafforzativo, purché vi sia contemporanea ed effettiva presenza nel luogo e nel momento della consumazione. Le doglianze sulle attenuanti sono state ritenute in parte non devolute nel giudizio di appello, in parte generiche o manifestamente infondate. La Corte ha dato atto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale relativa all'applicabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità alla violenza sessuale di gruppo, ma ha ritenuto corretta la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso tale attenuante in ragione della particolare vulnerabilità della vittima, dell'approfittamento di tale condizione e della natura invasiva delle condotte.
Norme richiamate
art. 609-octies c.p.
La violenza sessuale di gruppo richiede la partecipazione di più persone, la loro contemporanea ed effettiva presenza nel luogo e nel momento della consumazione e un contributo causale materiale o morale di ciascun compartecipe; non è necessario che tutti compiano personalmente atti sessuali tipici.
art. 609-bis c.p.
La fattispecie costituisce il riferimento oggettivo della violenza sessuale di gruppo; la mancanza di consenso della persona offesa e l'abuso delle sue condizioni di incapacità o vulnerabilità rilevano ai fini della configurabilità del reato.
art. 609-octies, comma 4, c.p.
L'attenuante del contributo di minima importanza riguarda il contributo individuale del compartecipe e non consente di calibrare la pena sulla complessiva minore gravità delle modalità del fatto.
art. 609-bis, comma 3, c.p.
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale richiamata nella sentenza, l'attenuante del fatto di minore gravità è applicabile anche alla violenza sessuale di gruppo nei casi concretamente caratterizzati da un disvalore significativamente inferiore a quello ordinario; nel caso esaminato, tuttavia, ne è stata esclusa la ricorrenza.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato mediante l'indicazione degli elementi ritenuti prevalenti, quali la gravità oggettiva del fatto e l'intensità o riprovevolezza del dolo, senza l'esame analitico di ogni deduzione difensiva.
art. 516 c.p.p.
La modifica della descrizione del fatto non integra mutazione dell'imputazione quando resta invariata la storicità dell'accadimento e il contraddittorio si è formato sul medesimo nucleo fattuale.
art. 521 c.p.p.
La correlazione tra imputazione e sentenza è violata soltanto quando il fatto ritenuto sia eterogeneo o incompatibile con quello contestato, con trasformazione dei suoi elementi essenziali e concreto pregiudizio per la difesa.
art. 522 c.p.p.
La nullità della sentenza per difetto di correlazione presuppone l'effettiva immutazione del fatto e la conseguente lesione del diritto di difesa.
art. 192 c.p.p.
La censura relativa alla valutazione degli indizi o delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. può essere fatta valere in cassazione nei limiti del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), non come autonoma violazione di legge.
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio; il controllo resta circoscritto ai vizi di legge e ai difetti motivazionali rilevanti secondo i parametri normativi.
art. 609-bis, comma 1, c.p.
L'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tale da determinare l'assoluta incapacità di esprimere il consenso può integrare violenza sessuale per costrizione.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso comportano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; in caso di inammissibilità può aggiungersi una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, la violazione sussiste soltanto quando il fatto ritenuto presenti una trasformazione radicale, eterogenea o incompatibile rispetto a quello contestato, tale da impedire concretamente l'esercizio della difesa; non è sufficiente una diversa descrizione o specificazione delle condotte individuali all'interno del medesimo accadimento storico.
- Nella violenza sessuale di gruppo non è necessario che ogni compartecipe compia personalmente un atto sessuale tipico. È sufficiente un contributo causale materiale o morale, anche consistente nell'agevolazione o nel rafforzamento della volontà criminosa dell'autore materiale, purché il compartecipe sia contemporaneamente ed effettivamente presente nel luogo e nel momento della consumazione.
- La contemporanea presenza dei compartecipi nella violenza sessuale di gruppo assume rilievo anche perché può ridurre la capacità di reazione della vittima; la mera presenza, tuttavia, non è sufficiente se non si accompagna a un contributo causale effettivo e a una partecipazione consapevole all'azione collettiva.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente una rilettura alternativa delle prove o una diversa ricostruzione storica dei fatti. Le censure che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, sollecitano una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- La credibilità della persona offesa può essere ritenuta adeguatamente dimostrata attraverso una valutazione complessiva del suo racconto e dei riscontri testimoniali e scientifici, anche quando le imprecisioni sulla sequenza degli atti derivino dalle condizioni di alterazione o semi-incoscienza in cui si trovava al momento dei fatti.
- L'attenuante del contributo di minima importanza nella violenza sessuale di gruppo riguarda la marginalità del contributo individuale alla preparazione o all'esecuzione e non coincide con la minore gravità complessiva delle modalità dell'aggressione.
- L'attenuante del fatto di minore gravità è applicabile alla violenza sessuale di gruppo nei casi in cui il concreto fatto presenti un disvalore significativamente inferiore a quello ordinariamente associato alla fattispecie; la valutazione deve considerare, tra l'altro, le modalità esecutive, la vulnerabilità della vittima e l'intensità dell'offesa alla libertà sessuale.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando la gravità oggettiva del fatto e l'intensità o riprovevolezza del dolo, senza che il giudice debba confutare analiticamente ogni elemento prospettato dalla difesa.
- Quando la persona offesa è resa assolutamente incapace di esprimere il consenso dall'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, la condotta integra violenza sessuale per costrizione; l'errore dell'autore sul dissenso della vittima non è normalmente riconducibile a un consenso putativo, poiché incide su un elemento della fattispecie penale.
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