Sentenza del 09/11/2016 n. 2273 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal Fondo sulla somma erogata in forma capitale quale previdenza integrativa. Sosteneva che l'intero importo non dovesse essere trattato come reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione separata, ma che la parte corrispondente al rendimento finanziario del capitale accantonato dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Contestava inoltre la tassazione dell'intero importo senza lo scorporo dei contributi previdenziali e della quota eventualmente non imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della medesima CTR. Ha stabilito che, per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000, la parte relativa alla sorte capitale resta soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato finanziario deve essere tassato con ritenuta del 12,50%. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 resta invece applicabile integralmente la tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà verificare il funzionamento del Fondo, l'effettivo investimento del capitale, il rendimento conseguito e la quota di plusvalenze attribuita alla posizione del contribuente, determinando quindi l'eventuale credito da rimborsare.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16 e 17
La sorte capitale delle prestazioni di previdenza integrativa, e tutte le somme maturate dal 1° gennaio 2001 secondo il principio applicato dalla Corte, sono soggette al regime della tassazione separata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 42, comma 4
Richiamato dal contribuente a sostegno dell'applicazione della tassazione propria dei redditi di capitale alla componente finanziaria della prestazione.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
La ritenuta del 12,50% si applica alla sola componente costituita dal rendimento netto prodotto dall'investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito della disciplina dei fondi pensione e della previdenza complementare.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12
Richiamato dal contribuente in relazione alla disciplina fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.
Codice di procedura civile, art. 100
La Corte ha escluso la legittimazione del Ministero, non essendo titolare del rapporto tributario né avendo partecipato ai precedenti gradi di giudizio.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
A seguito del trasferimento delle funzioni tributarie alle Agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate è subentrata al Ministero nei rapporti tributari e processuali, divenendo il soggetto legittimato nei giudizi relativi alle entrate fiscali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Principio guida: per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 a fondi aziendali a capitalizzazione e con causa previdenziale prevalente, la sorte capitale e il rendimento finanziario hanno regimi fiscali distinti.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare viene erogata in forma capitale, occorre distinguere la sorte capitale dai rendimenti finanziari effettivamente prodotti dall'investimento dei contributi.
- La componente di rendimento finanziario maturata fino al 31 dicembre 2000 può essere assoggettata alla ritenuta del 12,50%, mentre la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
- Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, secondo il principio applicato nella sentenza, trova applicazione integralmente il regime della tassazione separata.
- L'applicazione della ritenuta agevolata non è automatica sull'intera prestazione: il contribuente deve poter dimostrare, anche tramite la documentazione del Fondo, l'esistenza, l'ammontare e il metodo di calcolo del rendimento netto finanziario.
- Il giudice deve analizzare concretamente i meccanismi di gestione del Fondo, verificando se il capitale sia stato investito sul mercato, quale rendimento abbia prodotto e come le eventuali plusvalenze siano state attribuite alla posizione individuale.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle funzioni fiscali alle Agenzie, il ricorso deve essere rivolto all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo specifiche ragioni di legittimazione.
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