Tribunale, Sentenza T-467/22
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — European Investment Bank v République arabe syrienne. — Arbitration clause – Loan agreement concerning a project for the rehabilitation of saline soils and the prevention of further salinisation of agricultural lands in a third country – Non-performance of the agreement – Repayment of the sums advanced – Default interest – Procedure by default. — Case T-467/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto integralmente la domanda della BEI, proposta in nome dell’Unione, volta al recupero delle rate non pagate di un prestito concesso alla Siria per un progetto agricolo. Poiché la convenuta, pur regolarmente citata, non ha depositato difesa, il Tribunale ha pronunciato sentenza contumaciale e ha verificato solo l’assenza di difetti manifesti di competenza, ricevibilità e fondamento. La Siria è stata quindi condannata a versare il capitale scaduto, gli interessi contrattuali e di mora maturati fino al 30 giugno 2022, oltre alla mora successiva e alle spese.
Azione ex articolo 272 TFUE per il recupero di somme dovute dalla Siria in base a un contratto di prestito EEE/EU-EIB, con decisione in contumacia e condanna al pagamento del capitale, degli interessi e delle spese.
La questione giuridica
Se, in presenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di prestito concluso dall’allora Comunità economica europea con la Repubblica araba السورية, il Tribunale sia competente a conoscere dell’azione proposta dalla BEI per il recupero delle rate scadute, degli interessi contrattuali e di mora, e se la domanda sia manifestamente ammissibile e fondata ai fini di una sentenza contumaciale.
Principio di diritto
Quando un contratto concluso per conto dell’Unione contiene una clausola compromissoria che attribuisce la cognizione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale è competente in primo grado ex articolo 256, paragrafo 1, TFUE e può pronunciare sentenza contumaciale se il convenuto, regolarmente citato, non si difende. In tale sede, se la domanda non è manifestamente carente di giuridico fondamento, il convenuto può essere condannato a restituire le somme scadute, con gli interessi contrattuali e di mora previsti dal contratto, nonché alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 1 TUE
- Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Recupero di somme dovute in base a un contratto di prestito con clausola compromissoria
La sentenza riguarda un ricorso proposto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), ai sensi dell’articolo 272 TFUE, per ottenere la condanna della Repubblica araba السورية al rimborso di somme dovute in forza di un contratto di prestito concluso nell’ambito di un progetto di riabilitazione dei suoli salini in Siria. Il procedimento si è svolto in contumacia, poiché la convenuta, pur regolarmente citata, non ha depositato difesa.
Fatti e sviluppo del rapporto contrattuale
Nel 1986 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, concluse con la Siria un accordo di prestito per un importo di 9 300 000 ECU, da erogarsi su richiesta e poi effettivamente versato in più tranche fino al gennaio 1996. Ai sensi delle condizioni generali, il rimborso doveva avvenire in 60 rate semestrali a decorrere dal 1º settembre 1996, con interesse contrattuale annuo nominale dell’1% sul debito residuo e, in caso di ritardo, con interesse di mora al tasso annuo del 3,5% in sostituzione del tasso ordinario.
Dal marzo 2012 la Siria ha cessato di pagare le rate dovute. Già con sentenza 6 giugno 2019, causa T‑588/17, il Tribunale aveva condannato la Siria al pagamento delle rate insolute fino al 1º marzo 2017, degli interessi maturati sino al 25 agosto 2017 e degli interessi di mora successivi fino al pagamento. Nella presente causa, la BEI ha chiesto il recupero delle ulteriori rate scadute tra il 25 agosto 2017 e il 30 giugno 2022.
Notifica, contumacia e richieste della BEI
L’atto introduttivo è stato notificato presso l’ambasciata, sede della missione della Siria presso l’Unione europea a Bruxelles, in conformità all’articolo 12.01 delle condizioni speciali del contratto. Poiché la Siria non ha risposto nel termine previsto dall’articolo 81 del regolamento di procedura, la BEI ha chiesto che fosse pronunciata sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
La BEI ha domandato:
- l’accertamento dell’inadempimento della Siria rispetto agli obblighi di pagamento delle rate, degli interessi contrattuali e di mora;
- la condanna al pagamento di EUR 1 959 745,31, corrispondenti al capitale e agli interessi dovuti fino al 30 giugno 2022;
- il pagamento degli ulteriori interessi di mora sul capitale residuo a decorrere dal 30 giugno 2022 fino all’effettivo pagamento;
- la condanna alle spese.
Competenza del Tribunale e ammissibilità
Il Tribunale ha rilevato che l’articolo 272 TFUE attribuisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a pronunciarsi in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Unione o per suo conto. Poiché l’accordo di prestito conteneva una clausola compromissoria che deferiva le controversie alla Corte di giustizia dell’Unione europea, e poiché l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE attribuisce al Tribunale la competenza di primo grado sulle azioni fondate su tale clausola, il Tribunale ha escluso qualsiasi difetto manifesto di competenza.
Quanto all’ammissibilità, il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva conferito alla BEI il mandato di adottare le misure necessarie per garantire il rimborso del prestito e, dal 2017, di avviare le procedure di recupero e rappresentare l’Unione nel contenzioso. Ne ha tratto la conclusione che l’azione non era manifestamente irricevibile.
Esame del merito in contumacia
Ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in caso di contumacia il Tribunale pronuncia a favore del ricorrente salvo che difetti manifestamente la competenza, l’azione sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata. Nel merito, il Tribunale ha constatato che:
- le rate indicate erano effettivamente scadute;
- la Siria non le aveva pagate, in violazione dell’articolo 4.01 delle condizioni generali;
- il capitale richiesto, pari a EUR 1 680 510,04, corrispondeva alle rate insolute scadute tra il 1º settembre 2017 e il 1º marzo 2022;
- gli interessi contrattuali e di mora richiesti, pari complessivamente a EUR 279 235,27 per il periodo 25 agosto 2017-30 giugno 2022, risultavano conformi agli articoli 3.01 e 3.02 del contratto;
- era altresì dovuto l’interesse di mora al 3,5% sul capitale residuo a decorrere dal 30 giugno 2022 fino al pagamento.
Il Tribunale ha quindi ritenuto le domande non manifestamente prive di fondamento in diritto.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda della BEI e ha condannato la Siria:
- a rimborsare EUR 1 959 745,31, comprensivi di capitale e interessi dovuti al 30 giugno 2022;
- a corrispondere interessi di mora al tasso annuo del 3,5% sulla somma di EUR 1 680 510,04 dal 30 giugno 2022 fino al pagamento;
- a sopportare le spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto parte soccombente.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in presenza di una clausola compromissoria inserita in un contratto di finanziamento dell’Unione, il Tribunale può condannare in contumacia il contraente inadempiente al pagamento delle somme scadute e degli interessi contrattuali e di mora previsti dal contratto, purché l’azione non sia manifestamente carente sotto il profilo della competenza, dell’ammissibilità o del fondamento giuridico.
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