Cassazione Civile, Ordinanza n. 37548/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente, accettata dalla controparte, con previsione di spese integralmente compensate. La conseguenza è l'estinzione del giudizio di cassazione, senza decisione sul merito delle censure proposte contro la sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, i difensori delle parti, muniti di procura speciale, hanno comunicato di aver definito la controversia oggetto del ricorso e che non vi era più interesse alla prosecuzione del giudizio. La ricorrente ha quindi dichiarato rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con contestuale accettazione della controparte e con accordo sull'integrale compensazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
"rinuncia agli atti del giudizio"
La rinuncia agli atti del giudizio, se ritualmente dichiarata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, comporta la definizione del giudizio di legittimità senza esame del ricorso.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia agli atti del giudizio di cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il processo si estingue senza pronuncia sul merito.
- La definizione consensuale della controversia in sede di legittimità rende privo di interesse la prosecuzione del giudizio.
- Le parti possono regolare tra loro le spese del giudizio, anche prevedendone l'integrale compensazione, in occasione della rinuncia accettata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →